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119572
IDG780610650
78.06.10650 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bronzini mario
il fallito non puo' mai testimoniare nella revocatoria
nota a trib. firenze 11 aprile 1978
Dir. fall., an. 53 (1978), fasc. 4, pt. 2, pag. 463-468
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d313330; d3134
l' a. rileva che il fallito, con il silenziso consenso del curatorem praticamente puo' sempre intervenire nel processo fra curatela ed un terzo quando abbia un interesse in causa. ma in alcuni casi, anche di fronte alla contestazione del curatore, il fallito puo' ben intervenire in causa: quando i fatti del processo civile sono relativi a circostanze che possono essere considerate elementi costitutivi o anche solo prove di fatti penalmente rilevanti che interessino il fallito. in questo caso, ai sensi dell' art. 43 legge fallimentare, il fallito puo' intervenire avendo interesse a contraddire tutto cio' che potrebbe danneggiarlo in sede penale. successivamente l' a., concordando con l' annotata sentenza, esclude per il fallito la possibilita' di deporre come testimone nei processi per revocatoria, proprio in quanto egli potrebbe intervenire avendone interesse.
art. 42 l. fall. art. 43 l. fall. art. 246 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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