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| IDG780610657 | |
| 78.06.10657 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| bouche' marcella
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| in tema di estratto conto
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| nota a cass. 11 maggio 1977, n. 1812
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| Banca borsa tit. cred., an. 31 (1978), fasc. 1, pt. 2, pag. 10-17
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d3156
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| la corte qualifica come estratti conto di chiusura, ai sensi ed agli
effetti di cui all' art. 1832 comma 2 codice civile, le comunicazioni
fatte al cliente sulla situazione finale del conto alle scadenze
periodiche contrattualmente previste ove non si limitino a contenere
l' indicazione del saldo con il calcolo delle spese e degli
interessi, ma portino anche un preciso riferimento alle partite di
dare e avere che hanno portato a quel conto. nel caso concreto, pero'
la corte ha dato rilevanza alle comunicazioni inviate
quindicinalmente dalla banca, per cui ha considerato del tutto
legittimo, ai fini del termine per l' impugnativa, l' estratto conto
annuale anche se mancante delle singole poste relative all' intero
anno, in quanto si sarebbe integrato con le comunicazioni inviate
quindicinalmente. l' a., discostandosi dalla decisione della corte,
ritiene che le comunicazioni quindicinali non abbiano un' efficacia
integrativa rispetto all' estratto conto. la nozione di estratto
conto prevista dall' art. 1832 verrebbe anche ad essere in contrasto
con quella che si ricava dall' art. 1823 c.c. secondo il quale il
conto corrente e' il contratto con cui le parti si obbligano ad
annotare in un conto e non in piu' conti i crediti derivanti da
reciproche rimesse. inoltre l' a. sottolinea che l' incompletezza
della contabilizzazione fa si' che non si possa parlare di chiusura
del conto e quindi di decorso del termine di decadenza di cui all'
art. 1832.
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| art. 1823 c.c.
art. 1832 c.c.
art. 6 l. 7 marzo 1938, n. 141
art. 7 l. 7 marzo 1938, n. 141
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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