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119579
IDG780610657
78.06.10657 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bouche' marcella
in tema di estratto conto
nota a cass. 11 maggio 1977, n. 1812
Banca borsa tit. cred., an. 31 (1978), fasc. 1, pt. 2, pag. 10-17
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3156
la corte qualifica come estratti conto di chiusura, ai sensi ed agli effetti di cui all' art. 1832 comma 2 codice civile, le comunicazioni fatte al cliente sulla situazione finale del conto alle scadenze periodiche contrattualmente previste ove non si limitino a contenere l' indicazione del saldo con il calcolo delle spese e degli interessi, ma portino anche un preciso riferimento alle partite di dare e avere che hanno portato a quel conto. nel caso concreto, pero' la corte ha dato rilevanza alle comunicazioni inviate quindicinalmente dalla banca, per cui ha considerato del tutto legittimo, ai fini del termine per l' impugnativa, l' estratto conto annuale anche se mancante delle singole poste relative all' intero anno, in quanto si sarebbe integrato con le comunicazioni inviate quindicinalmente. l' a., discostandosi dalla decisione della corte, ritiene che le comunicazioni quindicinali non abbiano un' efficacia integrativa rispetto all' estratto conto. la nozione di estratto conto prevista dall' art. 1832 verrebbe anche ad essere in contrasto con quella che si ricava dall' art. 1823 c.c. secondo il quale il conto corrente e' il contratto con cui le parti si obbligano ad annotare in un conto e non in piu' conti i crediti derivanti da reciproche rimesse. inoltre l' a. sottolinea che l' incompletezza della contabilizzazione fa si' che non si possa parlare di chiusura del conto e quindi di decorso del termine di decadenza di cui all' art. 1832.
art. 1823 c.c. art. 1832 c.c. art. 6 l. 7 marzo 1938, n. 141 art. 7 l. 7 marzo 1938, n. 141
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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