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| IDG780610658 | |
| 78.06.10658 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| desiderio luigi
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| note sulla violazione dell' art. 35 legge bancaria in materia di
limite di fido
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| nota a app. roma sez. i 24 gennaio 1978
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| Banca borsa tit. cred., an. 31 (1978), fasc. 1, pt. 2, pag. 48-53
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d315
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| nel caso preso in considerazione della corte in tema di violazione
dell' art. 35 legge bancaria, viene stabilito che nel calcolo del
quinto patrimoniale per la concessione degli affidamenti bancari, non
si deve tener conto degli accantonamenti di utili relativi al
precedente esercizio e dell' aumento di capitale deliberato dall'
assemblea gia' prima della concessione dei fidi. infatti, secondo gli
orientamenti consolidati in materia di diritto societario, il
bilancio e' considerato giuridicamente esistente solo quando e'
avvenuta l' approvazione da parte dell' assemblea e gli aumenti di
capitale assumono ufficialita' dopo l' avvenuta sottoscrizione ex
art. 2444 codice civile. la buona fede dell' agente e, quindi, la
conseguente eventuale modificazione dell' entita' della pena, non
esistendone secondo la corte i presupposti, e' stata esclusa. l' a.
sostiene a questo proposito che una competenza istituzionalmente
riservata alla autorita' amministrativa, quale quella di determinare
quantitativamente la sanzione all' interno dei limiti posti dalla
stessa legge bancaria, puo' causare la sindacabilita' del giudice
ordinario solo se venga lamentata una misura eccedente il massimo
edittale. altro motivo di riflessione per l' a. e' che l' art. 87
legge bancaria non indica fra i soggetti, cui possono infliggersi le
sanzioni ivi previste, gli amministratori. tuttavia sottolinea che la
corte, superando una interpretazione esclusivamente letterale delle
norme applicate, nel caso concreto, considera amministratore non solo
il prestatore di lavoro subordinato con funzioni dirigenziali ex art.
2095 c.c., ma anche l' amministratore investito di particolari
incarichi.
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| art. 35 l. 7 marzo 1938, n. 141
art. 87 l. 7 marzo 1938, n. 141
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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