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119581
IDG780610659
78.06.10659 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
molle giacomo
gli interessi nelle operazioni bancarie in conto corrente
notaa app. milano 17 febbraio 1976 app. bologna 7 settembre 1977 trib. milano 16 ottobre 1977 trib. milano 7 novembre 1977
Banca borsa tit. cred., an. 31 (1978), fasc. 1, pt. 2, pag. 62-74
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3156
nel settore bancario, le condizioni del cartello sui tassi d' interesse hanno carattere di norme interne con efficacia limitata nel rapporto fra la banca d' italia e l' azienda di credito tenuta ad osservarle. esse entrano nel rapporto cliente e azienda di credito quando il cliente al momento della conclusione del contratto le abbia conosciute o avrebbe dovute conoscerle con l' ordinaria diligenza. i tassi superiori a quelli legali devono risultare da uno scritto che puo' concretarsi semplicemente nelle condizioni generali di contratto predisposte dalla banca o richiamate nel contesto della operazione compiuta o rese pubbliche nei consueti modi. ha valore probatorio la dichiarazione delle parti circa l' avvenuta osservanza dei requisiti formali voluti dalla legge ad substantiam. da cio' deriva la non impugnabilita' dell' estratto conto dopo la sua approvazione esplicita o tacita. una clausola del formulario a stampa predisposta dalle aziende di credito dispone per i contratti di apertura di credito o di altri contratti che gli interessi dovuti si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle banche sulla piazza. da cio' derivano due problemi, secondo l' a. facilmente risolvibili. il primo e' che l' art. 1857 codice civile non richiama per le operazioni di conto corrente l' art. 1825 c.c. (ricorso agli usi per conto corrente ordinario), ma cio' e' per la differenza degli interessi nel conto corrente ordinario e in quello bancario; inoltre non e' la legge che, come nell' art. 1825 c.c., in mancanza nel contratto rinvia agli usi, ma sono le parti che utilizzano gli usi per la misura degli interessi. il secondo riguarda il soddisfacimento del precetto formale previsto dall' art. 1284 c.c.; e' sufficiente che le parti esprimano in modo formale il regolamento che intendono attuare mediante l' indicazione scritta dei criteri di determinabilita': nella scrittura privata, di cui un elemento e' richiesto ai fini di certezza ad substantiam, il documento, che contenga i criteri che permettono il completamento della regola, da solo soddisfa l' esigenza formale.
art. 1284 c.c. art. 1857 c.c. art. 2725 c.c. art. 2729 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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