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| IDG780610659 | |
| 78.06.10659 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| molle giacomo
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| gli interessi nelle operazioni bancarie in conto corrente
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| notaa app. milano 17 febbraio 1976
app. bologna 7 settembre 1977
trib. milano 16 ottobre 1977
trib. milano 7 novembre 1977
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| Banca borsa tit. cred., an. 31 (1978), fasc. 1, pt. 2, pag. 62-74
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d3156
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| nel settore bancario, le condizioni del cartello sui tassi d'
interesse hanno carattere di norme interne con efficacia limitata nel
rapporto fra la banca d' italia e l' azienda di credito tenuta ad
osservarle. esse entrano nel rapporto cliente e azienda di credito
quando il cliente al momento della conclusione del contratto le abbia
conosciute o avrebbe dovute conoscerle con l' ordinaria diligenza. i
tassi superiori a quelli legali devono risultare da uno scritto che
puo' concretarsi semplicemente nelle condizioni generali di contratto
predisposte dalla banca o richiamate nel contesto della operazione
compiuta o rese pubbliche nei consueti modi. ha valore probatorio la
dichiarazione delle parti circa l' avvenuta osservanza dei requisiti
formali voluti dalla legge ad substantiam. da cio' deriva la non
impugnabilita' dell' estratto conto dopo la sua approvazione
esplicita o tacita. una clausola del formulario a stampa predisposta
dalle aziende di credito dispone per i contratti di apertura di
credito o di altri contratti che gli interessi dovuti si intendono
determinati alle condizioni praticate usualmente dalle banche sulla
piazza. da cio' derivano due problemi, secondo l' a. facilmente
risolvibili. il primo e' che l' art. 1857 codice civile non richiama
per le operazioni di conto corrente l' art. 1825 c.c. (ricorso agli
usi per conto corrente ordinario), ma cio' e' per la differenza degli
interessi nel conto corrente ordinario e in quello bancario; inoltre
non e' la legge che, come nell' art. 1825 c.c., in mancanza nel
contratto rinvia agli usi, ma sono le parti che utilizzano gli usi
per la misura degli interessi. il secondo riguarda il soddisfacimento
del precetto formale previsto dall' art. 1284 c.c.; e' sufficiente
che le parti esprimano in modo formale il regolamento che intendono
attuare mediante l' indicazione scritta dei criteri di
determinabilita': nella scrittura privata, di cui un elemento e'
richiesto ai fini di certezza ad substantiam, il documento, che
contenga i criteri che permettono il completamento della regola, da
solo soddisfa l' esigenza formale.
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| art. 1284 c.c.
art. 1857 c.c.
art. 2725 c.c.
art. 2729 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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