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| IDG780610660 | |
| 78.06.10660 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| capriglione francesco
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| discrezionalita' del provvedimento amministrativo di messa in
liquidazione coatta di un' azienda di credito e pretesa risarcitoria
del socio
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| nota a trib. roma 27 aprile 1977
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| Banca borsa tit. cred., an. 31 (1978), fasc. 1, pt. 2, pag. 90-101
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d31302; d18124
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| in generale l' attivita' dell' organo di vigilanza bancaria e'
subordinata ad una valutazione vincolata nel fine pubblico della
tutela del risparmio e dell' esercizio del credito. da cio', deriva
il carattere di discrezionalita' che significa possibilita' di scelta
di una determinata procedura o non attivazione di una procedura a
favore di un' altra per il perseguimento di generali finalita' di
politica economica. la procedura della liquidazione coatta
amministrativa deve essere considerata come una delle modalita' atte
al perseguimento del fine pubblicistico di un ordinato e sano
sviluppo del settore creditizio. nella procedura liquidatoria, a
differenza di quella fallimentare, c' e' una maggiore estensione
dell' intervento amministrativo rispetto a quello dell' autorita'
giudiziaria, se pure le due funzioni siano compenetrate e coordinate
per il fine comune di tutela dei creditori. tale sistema non trova
impedimenti nel carattere discrezionale dell' attivita' degli organi
pubblici che sovrintendono alla procedura liquidatoria, ma dimostra
che viene superata non la funzione individuale del risparmio, ma
soltanto la sua accezione meramente privatistica. l' a. si sofferma
poi sulla valutazione posta a fondamento del provvedimento di messa
in liquidazione coatta; esso mira unicamente all' interesse generale
di una migliore funzionalita' del sistema; l' improbabilita' di un'
azione di risarcimento da parte del socio deriva dal fatto che un
provvedimento amministrativo, quale e' la messa in liquidazione di
un' azienda di credito, incide su situazioni giuridiche di interesse
legittimo e non c' e' lesione di un diritto soggettivo. al socio di
un' azienda di credito in liquidazione coatta amministrativa e'
consentita la possibilita' di far valere dinanzi al giudice ordinario
eventuali irregolarita' amministrative che vizino il procedimento in
cui ha trovato attuazione l' intervento dell' autorita' creditizia;
inoltre puo' adire l' autorita' giudiziaria qualora, alla
liquidazione dell' azienda conclusasi con la totale soddisfazione dei
creditori, sopravviva una qualche attivita' e su tale attivita' non
abbia potuto soddisfarsi in proporzione all' entita' della propria
partecipazione azionaria.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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