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119582
IDG780610660
78.06.10660 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
capriglione francesco
discrezionalita' del provvedimento amministrativo di messa in liquidazione coatta di un' azienda di credito e pretesa risarcitoria del socio
nota a trib. roma 27 aprile 1977
Banca borsa tit. cred., an. 31 (1978), fasc. 1, pt. 2, pag. 90-101
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31302; d18124
in generale l' attivita' dell' organo di vigilanza bancaria e' subordinata ad una valutazione vincolata nel fine pubblico della tutela del risparmio e dell' esercizio del credito. da cio', deriva il carattere di discrezionalita' che significa possibilita' di scelta di una determinata procedura o non attivazione di una procedura a favore di un' altra per il perseguimento di generali finalita' di politica economica. la procedura della liquidazione coatta amministrativa deve essere considerata come una delle modalita' atte al perseguimento del fine pubblicistico di un ordinato e sano sviluppo del settore creditizio. nella procedura liquidatoria, a differenza di quella fallimentare, c' e' una maggiore estensione dell' intervento amministrativo rispetto a quello dell' autorita' giudiziaria, se pure le due funzioni siano compenetrate e coordinate per il fine comune di tutela dei creditori. tale sistema non trova impedimenti nel carattere discrezionale dell' attivita' degli organi pubblici che sovrintendono alla procedura liquidatoria, ma dimostra che viene superata non la funzione individuale del risparmio, ma soltanto la sua accezione meramente privatistica. l' a. si sofferma poi sulla valutazione posta a fondamento del provvedimento di messa in liquidazione coatta; esso mira unicamente all' interesse generale di una migliore funzionalita' del sistema; l' improbabilita' di un' azione di risarcimento da parte del socio deriva dal fatto che un provvedimento amministrativo, quale e' la messa in liquidazione di un' azienda di credito, incide su situazioni giuridiche di interesse legittimo e non c' e' lesione di un diritto soggettivo. al socio di un' azienda di credito in liquidazione coatta amministrativa e' consentita la possibilita' di far valere dinanzi al giudice ordinario eventuali irregolarita' amministrative che vizino il procedimento in cui ha trovato attuazione l' intervento dell' autorita' creditizia; inoltre puo' adire l' autorita' giudiziaria qualora, alla liquidazione dell' azienda conclusasi con la totale soddisfazione dei creditori, sopravviva una qualche attivita' e su tale attivita' non abbia potuto soddisfarsi in proporzione all' entita' della propria partecipazione azionaria.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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