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119583
IDG780610670
78.06.10670 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mazzarella salvatore
brevi considerazioni sull' anonimato del credito pignoratizio e su di una recente riforma
Banca borsa tit. cred., an. 31 (1978), fasc. 1, pt. 1, pag. 97-105
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d315; d305710
l' a. dopo aver sottolineato l' importanza che riveste per la banca l' aver conoscenza di chi aspira ad aver credito, rileva come curiosamente fosse consentita dalle norme vigenti prima della nuova disciplina prevista dalla legge n. 20 del 1977 una forma di attivita' creditizia sulla quale la banca, che concedeva il credito, neppure conosceva la generalita' della propria controparte: l' istituto del credito pignoratizio, che era coperto dall' anonimato in ogni sua fase. l' a. cerca quindi di spiegare come questo anonimato potesse conciliarsi col senso fideistico usato in ogni atto di concessione di credito e come trovasse la sua ragion d' essere in una sorta di "mistica della pieta'". passando quindi ad esaminare l' intervento operato dal legislatore con la succitata legge, che ha reso palese il credito pignoratizio, l' a. pone in evidenza come questo intervento non possa considerarsi una naturale evoluzione di questa forma di credito, sia piuttosto una forzatura, e ne ricerca le ragioni, evidenziandone pero' anche i benefici effetti, quale principalmente quello di giovare alla scoperta di quegli illeciti, che ai fatti del pignoramento possono essere connessi. ritiene in fine l' a. che non debbono sussustere timori che la conoscenza del pignoramento si allarghi, in quanto e' ancora protetto dal segreto bancario, anche se questo segreto non puo' avere dei limiti, quale quello di dover cedere di fronte al giudizio penale.
l. 4 febbraio 1977, n. 20
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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