| 119583 | |
| IDG780610670 | |
| 78.06.10670 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| mazzarella salvatore
| |
| brevi considerazioni sull' anonimato del credito pignoratizio e su di
una recente riforma
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Banca borsa tit. cred., an. 31 (1978), fasc. 1, pt. 1, pag. 97-105
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d315; d305710
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| l' a. dopo aver sottolineato l' importanza che riveste per la banca
l' aver conoscenza di chi aspira ad aver credito, rileva come
curiosamente fosse consentita dalle norme vigenti prima della nuova
disciplina prevista dalla legge n. 20 del 1977 una forma di attivita'
creditizia sulla quale la banca, che concedeva il credito, neppure
conosceva la generalita' della propria controparte: l' istituto del
credito pignoratizio, che era coperto dall' anonimato in ogni sua
fase. l' a. cerca quindi di spiegare come questo anonimato potesse
conciliarsi col senso fideistico usato in ogni atto di concessione di
credito e come trovasse la sua ragion d' essere in una sorta di
"mistica della pieta'". passando quindi ad esaminare l' intervento
operato dal legislatore con la succitata legge, che ha reso palese il
credito pignoratizio, l' a. pone in evidenza come questo intervento
non possa considerarsi una naturale evoluzione di questa forma di
credito, sia piuttosto una forzatura, e ne ricerca le ragioni,
evidenziandone pero' anche i benefici effetti, quale principalmente
quello di giovare alla scoperta di quegli illeciti, che ai fatti del
pignoramento possono essere connessi. ritiene in fine l' a. che non
debbono sussustere timori che la conoscenza del pignoramento si
allarghi, in quanto e' ancora protetto dal segreto bancario, anche se
questo segreto non puo' avere dei limiti, quale quello di dover
cedere di fronte al giudizio penale.
| |
| l. 4 febbraio 1977, n. 20
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |