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| IDG780610734 | |
| 78.06.10734 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| martellino cesare
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| fatto delittuoso e giusta causa di licenziamento
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| nota a pret. mantova 15 aprile 1977
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| Giur. merito, an. 10 (1978), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 815-821
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d74702; d7702; d7447
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| i principi riassunti nelle massime annotate vengono ampiamente
criticati dall' a. della nota, che dissente dalle soluzioni adottate:
in primo luogo egli rileva che l' affermazione pretorile di non
rilevanza, ai fini di stabilire se ricorra o meno giusta causa di
licenziamento, dell' accertamento in via pregiudiziale se il fatto
integri gli estremi di una determinata ipotesi delittuosa, si presta
a considerazioni critiche, fra cui determinante la circostanza che
esistendo le condizioni previste dall' art. 295 codice procedura
civile, era opportuna la sospensione del processo in attesa dell'
accertamento penale. rileva ancora l' a. come il pretore in via
pregiudiziale abbia affrontato anche la dibattuta questione se sia
applicabile al licenziamento disciplinare la normativa di cui all'
art. 7 dello statuto dei lavoratori, aderendo all' orientamento
giurisprudenziale negativo decisamente minoritario, cui dedica alcune
considerazioni. passando quindi all' esame del fatto storico l' a.
richiama l' art. 2 dello statuto dei lavoratori, il quale a suo
parere introduce un divieto incondizionato di una valutazione legale
tipica, che prescinde dall' accertamento in concreto della
sussistenza del fatto e quindi non ritiene di condividere anche sotto
questo aspetto la decisione del pretore, il quale non poteva tener
conto del fatto pur accertato sulla sua entita' storica. per quanto
riguarda infine il problema, che la sentenza propone nel merito, se
il fatto delittuoso commesso dal lavoratore, non connesso al rapporto
di lavoro, possa costituire giusta causa di licenziamento, l' a.
afferma che e' necessario accertare se quel fatto risulti
oggettivamente e soggettivamente tale da ledere la fiducia del datore
di lavoro; pertanto al giudice si impone una duplice indagine: la
prima deve riguardare l' effettiva sussistenza del fatto, la seconda
deve essere rivolta ad accertare il grado di incidenza del fatto
delittuoso su quel particolare rapporto di lavoro.
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| art. 3 c.p.p.
art. 295 c.p.c.
art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 2 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 2119 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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