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119591
IDG780610734
78.06.10734 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
martellino cesare
fatto delittuoso e giusta causa di licenziamento
nota a pret. mantova 15 aprile 1977
Giur. merito, an. 10 (1978), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 815-821
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d74702; d7702; d7447
i principi riassunti nelle massime annotate vengono ampiamente criticati dall' a. della nota, che dissente dalle soluzioni adottate: in primo luogo egli rileva che l' affermazione pretorile di non rilevanza, ai fini di stabilire se ricorra o meno giusta causa di licenziamento, dell' accertamento in via pregiudiziale se il fatto integri gli estremi di una determinata ipotesi delittuosa, si presta a considerazioni critiche, fra cui determinante la circostanza che esistendo le condizioni previste dall' art. 295 codice procedura civile, era opportuna la sospensione del processo in attesa dell' accertamento penale. rileva ancora l' a. come il pretore in via pregiudiziale abbia affrontato anche la dibattuta questione se sia applicabile al licenziamento disciplinare la normativa di cui all' art. 7 dello statuto dei lavoratori, aderendo all' orientamento giurisprudenziale negativo decisamente minoritario, cui dedica alcune considerazioni. passando quindi all' esame del fatto storico l' a. richiama l' art. 2 dello statuto dei lavoratori, il quale a suo parere introduce un divieto incondizionato di una valutazione legale tipica, che prescinde dall' accertamento in concreto della sussistenza del fatto e quindi non ritiene di condividere anche sotto questo aspetto la decisione del pretore, il quale non poteva tener conto del fatto pur accertato sulla sua entita' storica. per quanto riguarda infine il problema, che la sentenza propone nel merito, se il fatto delittuoso commesso dal lavoratore, non connesso al rapporto di lavoro, possa costituire giusta causa di licenziamento, l' a. afferma che e' necessario accertare se quel fatto risulti oggettivamente e soggettivamente tale da ledere la fiducia del datore di lavoro; pertanto al giudice si impone una duplice indagine: la prima deve riguardare l' effettiva sussistenza del fatto, la seconda deve essere rivolta ad accertare il grado di incidenza del fatto delittuoso su quel particolare rapporto di lavoro.
art. 3 c.p.p. art. 295 c.p.c. art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 2 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 2119 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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