| dopo aver rilevato che il tribunale di arezzo, affermando l'
esistenza di una servitu' di parcheggio, ignori completamente i
requisiti essenziali delle servitu' prediali, l' a. nota che tale
costruzione giurisprudenziale non tiene conto di una altra ratio e,
cioe', che il contenuto della servitu' non puo' riguardare
direttamente il vincolo, giacche' il parcheggio e' soltanto oggetto
di concessione amministrativa. la creazione di questa inammissibile
servitu' ha poi fuorviato il tribunale dal thema decidendi, proposto
dai comproprietari del fondo dominante, i quali avevano domandato se,
nella generica di "servitu' permanente di passaggio con qualunque
mezzo", dovesse comprendersi necessariamente la sosta o il parcheggio
dei loro veicoli. per quanto riguarda la sosta del veicolo, l' a.
sostiene che essa sia uno strumento necessario ed indispensabile, a
norma dell' art. 1064 codice civile, per l' esercizio del diritto di
servitu' di passaggio nella forma di actus, perche' essa e'
intimamente connessa con il contenuto della servitu' stessa senza la
quale non potrebbe essere attuata in pieno l' utilitas del fondo
dominante. non e' poi da dimenticare, prosegue l' a., che oggi la
sosta veicolare e' imposta dall' art. 18 della l. 6 agosto 1967, n.
565. ritornando ad analizzare la fattispecie l' a. conclude
affermando che, nel caso in cui la servitu' e' costituita
volontariamente, il giudice non puo' modificare il precetto
contrattuale, quale e' stato voluto dalle parti, apportandovi, in
aggiunta, un contenuto specifico, positivo o negativo, in senso
integrativo o correttivo, giacche' verrebbe in tal modo ad
intromettersi negli effetti giuridici, che le medesime hanno voluto
determinare nel dare assetto ai propri interessi. al giudice e'
soltanto attribuito il potere-dovere di interpretare la clausola
costitutiva della servitu', onde stabilire quale sia stata la comune
intenzione dei contraenti.
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