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Documento


119593
IDG780610736
78.06.10736 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
fabiani mario
sulla protezione dell' opera di scenografia
nota a pret. roma 9 luglio 1977
Giur. merito, an. 10 (1978), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 796-798
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d311321
pur essendo considerata elemento formativo dell' opera cinematografica, l' opera di scenografia e' compresa esplicitamente, nel numero 4 dell' art. 2 della l. 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d' autore, nell' elenco delle opere protette. di conseguenza l' autore scenografo ha la possibilita' di opporsi ad utilizzazioni della propria opera da lui non consentite. tale diritto non vien meno neanche nel caso in cui l' opera sia eseguita su commissione, ove il produttore committente la utilizzi per finalita' diverse rispetto a quelle per cui l' opera era stata commessa e realizzata. per quanto riguarda i bozzetti di scene teatrali, essi sono protetti come oggetto di diritto connesso e, quindi, con il solo diritto a compenso, in base all' art. 86 della citata legge. e' da notarsi, infine, come il problema della tutela dell' opera di scenografia puo' presentare qualche difficolta' pratica di soluzione nelle ipotesi in cui venga utilizzata, da soggetti diversi dall' autore, non la scenografia nel suo complesso, ma il materiale scenografico, i costumi, gli arredi. si tratta di una indagine da effettuare di volta in volta, portando l' esame, in particolare, sul punto se l' utilizzazione coinvolga non singoli arredi bensi' l' effetto estetico e ambientale che attraverso quella scenografia veniva ricreato.
l. 22 aprile 1941, n. 633
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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