| pur essendo considerata elemento formativo dell' opera
cinematografica, l' opera di scenografia e' compresa esplicitamente,
nel numero 4 dell' art. 2 della l. 22 aprile 1941, n. 633 sulla
protezione del diritto d' autore, nell' elenco delle opere protette.
di conseguenza l' autore scenografo ha la possibilita' di opporsi ad
utilizzazioni della propria opera da lui non consentite. tale diritto
non vien meno neanche nel caso in cui l' opera sia eseguita su
commissione, ove il produttore committente la utilizzi per finalita'
diverse rispetto a quelle per cui l' opera era stata commessa e
realizzata. per quanto riguarda i bozzetti di scene teatrali, essi
sono protetti come oggetto di diritto connesso e, quindi, con il solo
diritto a compenso, in base all' art. 86 della citata legge. e' da
notarsi, infine, come il problema della tutela dell' opera di
scenografia puo' presentare qualche difficolta' pratica di soluzione
nelle ipotesi in cui venga utilizzata, da soggetti diversi dall'
autore, non la scenografia nel suo complesso, ma il materiale
scenografico, i costumi, gli arredi. si tratta di una indagine da
effettuare di volta in volta, portando l' esame, in particolare, sul
punto se l' utilizzazione coinvolga non singoli arredi bensi' l'
effetto estetico e ambientale che attraverso quella scenografia
veniva ricreato.
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