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| IDG780610738 | |
| 78.06.10738 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| caputo eduardo
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| applicabilita' dei provvedimenti d' urgenza in tema di immissioni
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| nota a pret. vigevano 6 aprile 1978
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| Giur. merito, an. 10 (1978), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 761-766
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d304113; d44022; d30426
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| l' a., pur rilevando che con la prima massima viene risolto il
quesito relativo alla proponibilita' del ricorso ex art. 700 codice
procedura civile anche quando la parte istante abbia la possibilita'
di ricorrere a mezzi di tutela possessoria, nota che essa va
integrata precisando che, in tale fattispecie, la possibilita' di far
ricorso a provvedimenti di urgenza sussiste fin tanto che la parte
non abbia di fatto dimostrato di volersi avvalere della tutela
possessoria a preferenza di quella ordinaria. tale interpretazione,
prosegue l' a., oltre che dalla lettera della legge, viene confermata
dalla considerazione che la necessita' di far ricorso ai
provvedimenti di urgenza e' certamente da escludere in tutti i casi
in cui la parte abbia instaurato un procedimento diverso da quello
ordinario. difatti, sia nei procedimenti di esecuzione che in quelli
speciali, si rinvengono delle disposizioni di contenuto parallele a
quelle dell' art. 700, che rendono superfluo il ricorso al
procedimento d' urgenza. per quanto riguarda un secondo punto della
sentenza, riguardante non solo la tutela del diritto di proprieta',
ma anche il pregiudizio derivato dalle immissioni alla salute delle
persone, l' a. concorda nell' applicare il procedimento di urgenza.
difatti con riferimento a questa seconda causa petendi l' unica
disposizione che consenta l' emissione di un provvedimento immediato
e' appunto l' art. 700. nell' ultima parte della nota l' a. esamina
la seconda massima rilevando che essa e' da approvarsi ove si ponga
mente alla ratio dell' art. 844 codice civile. infatti le conseguenze
negative derivanti dalle altrui immissioni possono recar danno anche
a proprietari non confinanti ed in questi casi, il circoscrivere la
tutela ai soli proprietari confinanti si tradurrebbe in una denegatio
actionis in rapporto agli altri proprietari egualmente lesi.
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| art. 700 c.p.c.
art. 844 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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