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119595
IDG780610738
78.06.10738 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
caputo eduardo
applicabilita' dei provvedimenti d' urgenza in tema di immissioni
nota a pret. vigevano 6 aprile 1978
Giur. merito, an. 10 (1978), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 761-766
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d304113; d44022; d30426
l' a., pur rilevando che con la prima massima viene risolto il quesito relativo alla proponibilita' del ricorso ex art. 700 codice procedura civile anche quando la parte istante abbia la possibilita' di ricorrere a mezzi di tutela possessoria, nota che essa va integrata precisando che, in tale fattispecie, la possibilita' di far ricorso a provvedimenti di urgenza sussiste fin tanto che la parte non abbia di fatto dimostrato di volersi avvalere della tutela possessoria a preferenza di quella ordinaria. tale interpretazione, prosegue l' a., oltre che dalla lettera della legge, viene confermata dalla considerazione che la necessita' di far ricorso ai provvedimenti di urgenza e' certamente da escludere in tutti i casi in cui la parte abbia instaurato un procedimento diverso da quello ordinario. difatti, sia nei procedimenti di esecuzione che in quelli speciali, si rinvengono delle disposizioni di contenuto parallele a quelle dell' art. 700, che rendono superfluo il ricorso al procedimento d' urgenza. per quanto riguarda un secondo punto della sentenza, riguardante non solo la tutela del diritto di proprieta', ma anche il pregiudizio derivato dalle immissioni alla salute delle persone, l' a. concorda nell' applicare il procedimento di urgenza. difatti con riferimento a questa seconda causa petendi l' unica disposizione che consenta l' emissione di un provvedimento immediato e' appunto l' art. 700. nell' ultima parte della nota l' a. esamina la seconda massima rilevando che essa e' da approvarsi ove si ponga mente alla ratio dell' art. 844 codice civile. infatti le conseguenze negative derivanti dalle altrui immissioni possono recar danno anche a proprietari non confinanti ed in questi casi, il circoscrivere la tutela ai soli proprietari confinanti si tradurrebbe in una denegatio actionis in rapporto agli altri proprietari egualmente lesi.
art. 700 c.p.c. art. 844 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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