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| IDG780610739 | |
| 78.06.10739 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| agostino fortunato
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| osservazioni sugli artt. 665 e 663 c.p.c., in ordine all' efficacia
esecutiva dei rispettivi provvedimenti del giudice
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| nota a trib. padova 4 novembre 1977
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| Giur. merito, an. 10 (1978), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 784-786
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d4401; d44010; d4164
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| l' a., pur rilevando l' esattezza del principio affermato dal
tribunale di padova circa l' applicazione dell' art. 665 codice
procedura civile, non condivide le conclusioni di detto tribunale
circa l' efficacia dell' art. 663 codice procedura civile, articolo
richiamato in margine alla motivazione della sentenza. la domanda che
a tale proposito egli si pone e' la seguente: quid iuris se il
cancelliere apponga la formula esecutiva in calce alla citazione,
senza l' ordine del giudice, quando questo abbia convalidato la
licenza o lo sfratto, ma abbia omesso di disporre l' apposizione
della formula esecutiva? a tale quesito si potrebbe rispondere che l'
intimante non abbia un valido titolo per agire esecutivamente,
avendo, il cancelliere, operato con abuso della propria funzione,
tuttavia secondo l' a. tale risposta appare inesatta e semplicistica.
per quanto poi concerne un' eventuale correzione della ordinanza,
essa e' resa possibile mediante il procedimento previsto dagli artt.
287 e 288 codice procedura civile. tale possibilita' di ricorso e'
stata affermata dalla corte di cassazione con la sentenza n. 2888 del
1952. non vi e' dubbio, tuttavia, che se si ricorre alla correzione
si sana il provvedimento. percio' nulla quaestio. riprendendo le
considerazioni contenute nella sentenza del 29 maggio 1953 del
tribunale di genova, che affermava: "non si ha nullita' del titolo
esecutivo qualora il giudice ometta di disporre l' apposizone della
formula esecutiva in calce alla citazione, dopo aver convalidato la
licenza o lo sfratto", l' a. conclude che non puo' sostenersi che per
la spedizione della ordinanza di rilascio in forma esecutiva, da
parte del cancelliere, sia necessario l' ordine del giudice, se di
tale ordine la legge non fa menzione.
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| art. 665 c.p.c.
art. 663 c.p.c.
art. 287 c.p.c.
art. 288 c.p.c.
cass. civ. 10 settembre 1952, n. 2888
trib. genova 29 maggio 1953
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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