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119596
IDG780610739
78.06.10739 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
agostino fortunato
osservazioni sugli artt. 665 e 663 c.p.c., in ordine all' efficacia esecutiva dei rispettivi provvedimenti del giudice
nota a trib. padova 4 novembre 1977
Giur. merito, an. 10 (1978), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 784-786
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4401; d44010; d4164
l' a., pur rilevando l' esattezza del principio affermato dal tribunale di padova circa l' applicazione dell' art. 665 codice procedura civile, non condivide le conclusioni di detto tribunale circa l' efficacia dell' art. 663 codice procedura civile, articolo richiamato in margine alla motivazione della sentenza. la domanda che a tale proposito egli si pone e' la seguente: quid iuris se il cancelliere apponga la formula esecutiva in calce alla citazione, senza l' ordine del giudice, quando questo abbia convalidato la licenza o lo sfratto, ma abbia omesso di disporre l' apposizione della formula esecutiva? a tale quesito si potrebbe rispondere che l' intimante non abbia un valido titolo per agire esecutivamente, avendo, il cancelliere, operato con abuso della propria funzione, tuttavia secondo l' a. tale risposta appare inesatta e semplicistica. per quanto poi concerne un' eventuale correzione della ordinanza, essa e' resa possibile mediante il procedimento previsto dagli artt. 287 e 288 codice procedura civile. tale possibilita' di ricorso e' stata affermata dalla corte di cassazione con la sentenza n. 2888 del 1952. non vi e' dubbio, tuttavia, che se si ricorre alla correzione si sana il provvedimento. percio' nulla quaestio. riprendendo le considerazioni contenute nella sentenza del 29 maggio 1953 del tribunale di genova, che affermava: "non si ha nullita' del titolo esecutivo qualora il giudice ometta di disporre l' apposizone della formula esecutiva in calce alla citazione, dopo aver convalidato la licenza o lo sfratto", l' a. conclude che non puo' sostenersi che per la spedizione della ordinanza di rilascio in forma esecutiva, da parte del cancelliere, sia necessario l' ordine del giudice, se di tale ordine la legge non fa menzione.
art. 665 c.p.c. art. 663 c.p.c. art. 287 c.p.c. art. 288 c.p.c. cass. civ. 10 settembre 1952, n. 2888 trib. genova 29 maggio 1953
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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