Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


119598
IDG780610741
78.06.10741 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
belfiore camillo
lavoro a domicilio e subordinazione
nota a pret. pistoia 15 ottobre 1976
Giur. merito, an. 10 (1978), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 825-831
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d721; d7400; d72; d720
l' a., dopo una disamina della normativa del 1924 circa il lavoro a domicilio, afferma che nel vigore di detta legge poteva considerarsi, in senso tecnico-giuridico, lavoratore a domicilio solo colui il quale lavorava per un imprenditore. poi, prosegue l' a., con la legge del 1958 la situazione e' mutata radicalmente e l' area del lavoro a domicilio si e' ristretta notevolmente: vengono esclusi da quest' area i lavoratori autonomi da una parte e coloro che lavorano in locali di pertinenza dell' imprenditore dall' altra; l' intento del legislatore di assicurare le garanzie previste dalla legge ai soli lavoratori che siano legati da un vincolo di subordinazione a imprenditori, escludendone coloro che lavorano in autonomia, impegna gli interpreti a cercare il confine tra subordinazione ed autonomia nello specifico campo del lavoro a domicilio. con la legge del 1973 si e' infine pervenuti ad una nuova definizione del lavoratore a domicilio. la differenza tra questa normativa e la precedente sta, a parere dell' a., nel fatto che il legislatore, pur ribadendo che il lavoratore a domicilio e' legato a uno o piu' imprenditori da un vincolo di subordinazione, non rimanda al codice per trovarvi il comune concetto di questo vincolo, ma costruisce una specifica nozione di subordinazione per il lavoro a domicilio. l' a., riguardo alla ricerca dei confini tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, afferma che in presenza di un lavoro prestato a domicilio per conto di un imprenditore, non serve piu' cercare se esiste subordinazione (in senso giuridico) o autonomia, giacche' quando il lavoratore deve svolgere la sua opera in modo predeterminato, onde consentire che il risultato di essa si inserisca nel ciclo produttivo dell' impresa, si ha lavoro a domicilio. percio' l' a. conclude che, essendo venuta meno la distinzione tra lavoro a domicilio subordinato e lavoro a domicilio autonomo, non v' e' piu' posto per il lavoro autonomo nel concetto di lavoro a domicilio, intendendosi per tale quello svolto per conto di imprenditori, riservandosi ormai questa dizione al solo fenomeno socio-economico dell' artigianato.
l. 18 dicembre 1973, n. 877 art. 4 r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 l. 13 marzo 1958, n. 264
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati