| l' a., dopo una disamina della normativa del 1924 circa il lavoro a
domicilio, afferma che nel vigore di detta legge poteva considerarsi,
in senso tecnico-giuridico, lavoratore a domicilio solo colui il
quale lavorava per un imprenditore. poi, prosegue l' a., con la legge
del 1958 la situazione e' mutata radicalmente e l' area del lavoro a
domicilio si e' ristretta notevolmente: vengono esclusi da quest'
area i lavoratori autonomi da una parte e coloro che lavorano in
locali di pertinenza dell' imprenditore dall' altra; l' intento del
legislatore di assicurare le garanzie previste dalla legge ai soli
lavoratori che siano legati da un vincolo di subordinazione a
imprenditori, escludendone coloro che lavorano in autonomia, impegna
gli interpreti a cercare il confine tra subordinazione ed autonomia
nello specifico campo del lavoro a domicilio. con la legge del 1973
si e' infine pervenuti ad una nuova definizione del lavoratore a
domicilio. la differenza tra questa normativa e la precedente sta, a
parere dell' a., nel fatto che il legislatore, pur ribadendo che il
lavoratore a domicilio e' legato a uno o piu' imprenditori da un
vincolo di subordinazione, non rimanda al codice per trovarvi il
comune concetto di questo vincolo, ma costruisce una specifica
nozione di subordinazione per il lavoro a domicilio. l' a., riguardo
alla ricerca dei confini tra lavoro autonomo e lavoro subordinato,
afferma che in presenza di un lavoro prestato a domicilio per conto
di un imprenditore, non serve piu' cercare se esiste subordinazione
(in senso giuridico) o autonomia, giacche' quando il lavoratore deve
svolgere la sua opera in modo predeterminato, onde consentire che il
risultato di essa si inserisca nel ciclo produttivo dell' impresa, si
ha lavoro a domicilio. percio' l' a. conclude che, essendo venuta
meno la distinzione tra lavoro a domicilio subordinato e lavoro a
domicilio autonomo, non v' e' piu' posto per il lavoro autonomo nel
concetto di lavoro a domicilio, intendendosi per tale quello svolto
per conto di imprenditori, riservandosi ormai questa dizione al solo
fenomeno socio-economico dell' artigianato.
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