| l' a. dissente dalla annotata sentenza secondo cui nell' ipotesi di
societa' di persone di due soci, qualora un socio receda e non si
ricostituisca la pluralita' dei soci entro sei mesi dal recesso, gli
effetti dello scioglimento della societa' retroagiscono al momento
del recesso del socio. si ritiene infatti preferibile la tesi della
operativita' ex nunc dello scioglimento, anche perche', data la
stretta analogia tra il dettato degli art. 2272 n. 4 e 2323 codice
civile, l' attribuzione in quest' ultimo agli accomandatari o all'
amministratore provvisorio di poteri che sono ben piu' ampi di quelli
spettanti agli amministratori ex art. 2274 c.c., porta conforto alla
opinione che il legislatore, in entrambe le fattispecie, non ha
voluto la immediata operativita' dello scioglimento, rinviandolo,
come mera eventualita', di sei mesi, conservando nel frattempo agli
amministratori i poteri idonei a mantenere la perfetta funzionalita'
dell' organismo. infine, una volta esclusa la retroattivita' dello
scioglimento, la tesi della quiescenza parziale del contratto
societario appare idonea a spiegare come l' eventuale ricostituzione
della pluralita' entro i sei mesi non dia luogo ad un nuovo contratto
di societa', ma alla modificazione del precedente, che dunque non si
e' mai estinto.
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