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119628
IDG780610792
78.06.10792 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
jannucci luca
irretroattivita' degli effetti dello scioglimento ex art. 2272 n. 4 c.c.
nota a app. bologna 22 giugno 1976
Giur. comm., an. 5 (1978), fasc. 5, pt. 2, pag. 774-792
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d312107
l' a. dissente dalla annotata sentenza secondo cui nell' ipotesi di societa' di persone di due soci, qualora un socio receda e non si ricostituisca la pluralita' dei soci entro sei mesi dal recesso, gli effetti dello scioglimento della societa' retroagiscono al momento del recesso del socio. si ritiene infatti preferibile la tesi della operativita' ex nunc dello scioglimento, anche perche', data la stretta analogia tra il dettato degli art. 2272 n. 4 e 2323 codice civile, l' attribuzione in quest' ultimo agli accomandatari o all' amministratore provvisorio di poteri che sono ben piu' ampi di quelli spettanti agli amministratori ex art. 2274 c.c., porta conforto alla opinione che il legislatore, in entrambe le fattispecie, non ha voluto la immediata operativita' dello scioglimento, rinviandolo, come mera eventualita', di sei mesi, conservando nel frattempo agli amministratori i poteri idonei a mantenere la perfetta funzionalita' dell' organismo. infine, una volta esclusa la retroattivita' dello scioglimento, la tesi della quiescenza parziale del contratto societario appare idonea a spiegare come l' eventuale ricostituzione della pluralita' entro i sei mesi non dia luogo ad un nuovo contratto di societa', ma alla modificazione del precedente, che dunque non si e' mai estinto.
art. 2272 n. 4 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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