Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


119629
IDG780610843
78.06.10843 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bin marino
sospensione dal lavoro per sciopero parziale e adempimento dell' obbligazione lavorativa
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 32 (1978), fasc. 1, pag. 52-104
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7132; d710; d30500; d305302; d31101; d31102
in tema delle "nuove forme" di sciopero (di reparto, articolato, a scacchiera), l' a. prende in considerazione una tipica reazione dei datori di lavoro, che consiste nella "sospensione" dei lavoratori impiegati in reparti non direttamente implicati nello sciopero, tuttavia collegati al ciclo produttivo di quelli in cui lo sciopero e' in atto (reparti "a monte" o, piu' spesso, "a valle" dei reparti scioperanti). nella visuale di legittimita' o illegittimita' di tali "sospensioni", l' a. propende per la seconda ipotesi, fondandosi sui concetti di 'prestazione dedotta nell' obbligazione lavorativa' e di 'principio del rischio d' impresa'. premesso che l' adempimento dell' obbligazione lavorativa consiste, da parte del lavoratore, nel mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative, e premesso che la conseguente subordinazione del lavoratore al potere direttivo dell' imprenditore determina l' incisione del rischio a carico dell' imprenditore stesso, e' conseguenziale che il rischio per l' uso della forza-lavoro sia accollato all' imprenditore, che non puo' quindi sospendere i reparti non scioperanti, anche se connessi, dal punto di vista della produttivita', con quelli in sciopero.
art. 2094 c.c. art. 1218 c.c. art. 1228 c.c. art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati