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| IDG780610843 | |
| 78.06.10843 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| bin marino
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| sospensione dal lavoro per sciopero parziale e adempimento dell'
obbligazione lavorativa
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| Riv. trim. dir. proc. civ., an. 32 (1978), fasc. 1, pag. 52-104
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d7132; d710; d30500; d305302; d31101; d31102
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| in tema delle "nuove forme" di sciopero (di reparto, articolato, a
scacchiera), l' a. prende in considerazione una tipica reazione dei
datori di lavoro, che consiste nella "sospensione" dei lavoratori
impiegati in reparti non direttamente implicati nello sciopero,
tuttavia collegati al ciclo produttivo di quelli in cui lo sciopero
e' in atto (reparti "a monte" o, piu' spesso, "a valle" dei reparti
scioperanti). nella visuale di legittimita' o illegittimita' di tali
"sospensioni", l' a. propende per la seconda ipotesi, fondandosi sui
concetti di 'prestazione dedotta nell' obbligazione lavorativa' e di
'principio del rischio d' impresa'. premesso che l' adempimento dell'
obbligazione lavorativa consiste, da parte del lavoratore, nel
mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie
lavorative, e premesso che la conseguente subordinazione del
lavoratore al potere direttivo dell' imprenditore determina l'
incisione del rischio a carico dell' imprenditore stesso, e'
conseguenziale che il rischio per l' uso della forza-lavoro sia
accollato all' imprenditore, che non puo' quindi sospendere i reparti
non scioperanti, anche se connessi, dal punto di vista della
produttivita', con quelli in sciopero.
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| art. 2094 c.c.
art. 1218 c.c.
art. 1228 c.c.
art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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