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119631
IDG780610845
78.06.10845 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ragusa maggiore giuseppe
inizio e occasionalita' dell' impresa commerciale
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 32 (1978), fasc. 1, pag. 157-188
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3110; d3111; d3121
la definizione di professionalita' (art. 2082 c.c.), comunemente interpretata alla luce di un concetto di "durevolezza, abitualita' e stabilita' dell' attivita' economica di un soggetto", mal si concilia - secondo l' a. - con la tendenza dottrinale, per cui la qualifica di imprenditore puo' determinarsi anche da un solo affare in considerazione della sua rilevanza economica e della complessita' delle operazioni lucrative. la professionalita' va allora interpretata non piu' nel senso di esercizio "duraturo" di un' attivita' economica, ma come possibile in conseguenza di una stabile organizzazione: alla nozione di atto subentra quella di attivita' preliminare dell' atto stesso. cio' consente di applicare la disciplina dell' impresa ancor prima che si manifesti all' esterno un' effettiva gestione economica. l' a. conclude sostenendo che, di conseguenza, la societa' occasionale e' da considerarsi tanto "vera societa' che "vera impresa"
art. 2082 c.c. art. 2200 c.c. art. 2247 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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