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119632
IDG780610846
78.06.10846 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
montesano luigi
le prove disponibili di ufficio e l' imparzialita' del giudice civile
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 32 (1978), fasc. 1, pag. 189-206
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4062; d40627
l' a. concorda con la dottrina italiana che ammette che il giudice possa disporre di prove d' ufficio, tuttavia avverte un pericolo insito in quelle proposte che mirano a munire il giudice di poteri "inquisitori" maggiori, come gia' lo aveva avvertito il liebman. le ragioni opposte in passato contro questo pericolo (soprattutto la temuta parzialita' del giudice nei confronti della prova da lui stesso disposta) non appaiono pero' convincenti. si e' allora tentato di leggere l' art. 115 c.p.c. in chiave di divieto al giudice di utilizzare nel processo la propria scienza privata, ma questa affermazione e' contraddetta dallo stesso art. 115, secondo comma. il divieto in questione va invece fondato, secondo l' a., sull' art. 2697 c.c. (onere della prova), che non consente al giudice iniziative probatorie. se ne deduce che queste ultime sono limitate ai soli casi tassativamente indicati dalla legge (tra cui quello dell' art. 115 c.p.c., secondo comma, i processi di interdizione e di inabilitazione, di divorzio, ecc.), casi che hanno tutti in comune il fatto di essere procedimenti non definitivi, che si concludono normalmente col giudizio dell' art. 2909 c.c., in cui vige la non inquisitorieta' dell' impulso probatorio del giudice. bisogna concludere che, in questi casi, il legislatore ha concesso la disponibilita' delle prove al giudice, poiche' ha inteso ridurre il formalismo nello svolgimento dell' istruttoria, ma questo "antiformalismo" sarebbe frustrato se non si consentisse al giudice l' ufficiosa acquisizione della fonte di prova, quando la parte, pur non avendola specificatamente nominata, abbia impostato le proprie difese in modo tale da dimostrarne l' utilita' per l' accertamento dei fatti allegati e rilevanti (es.: controversia di lavoro, in cui l' attore, pur non nominando gli addetti a un reparto dell' azienda, abbia dedotto, a fondamento della sua le modalita' di svolgimento del lavoro presso lo stesso reparto). in questo dunque, come in casi analoghi, bisogna ammettere la disponibilita' di una prova testimoniale d' ufficio. il pericolo che, in queste circostanze, il giudice non vada oltre i limiti dello iuxta alligata si puo' garantire sia attraverso un penetrante controllo della corte di cassazione, sia attraverso una politica legislativa che fissi le stesse preclusioni agli impulsi probatori del giudice e a quelli delle parti.
art. 2907 c.c. art. 112 c.p.c. art. 115 c.p.c. art. 2697 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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