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119659
IDG781000533
78.10.00533 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
parisi gabriele
i "fini sociali" cui deve essere indirizzata e coordinata l' attivita' economica pubblica e privata ai sensi dell' art. 41 della costituzione
Comm. trib. centr., an. 10 (1978), fasc. 3, pt. 2, pag. 423-425
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d0421
ricordato che l' art. 41 della costituzione pone a fondamento dell' attivita' di programmazione economica i fini sociali che si vogliono perseguire, l' a. ritiene che l' identificazione dei fini sociali coincida con l' individuazione del centro di imputazione formale dei fini stessi, cioe' dei soggetti che lo costituiscono. escluso che i fini sociali coincidano con i fini pubblici e che quindi il loro centro di imputazione sia lo stato-persona, l' a. osserva che tutta la disciplina dei rapporti economici contenuta nella costituzione e' volta a realizzare un ordinamento unitario non attraverso il contemperamento delle diverse attivita' pubbliche e private, ma mediante il loro confluire in un sistema unitario. i fini sociali si identificano in tale prospettiva con i fini il cui centro di imputazione giuridica e' rappresentato dall' organizzazione politica, economica e sociale del paese, nei cui confronti la programmazione delle stesse attivita' economiche dello stato si presenta come strumentale. cio' consente e spiega la considerazione parallela nel citato art. 41 dell' attivita' economica pubblica e privata, il cui coordinamento mediante i programmi ed i controlli e' volto a fini che non sono quelli tipici del singolo imprenditore privato o pubblico, ma che sono proprie dell' organizzazione politica, economica e sociale.
art. 41 cost.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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