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| IDG781000533 | |
| 78.10.00533 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| parisi gabriele
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| i "fini sociali" cui deve essere indirizzata e coordinata l'
attivita' economica pubblica e privata ai sensi dell' art. 41 della
costituzione
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| Comm. trib. centr., an. 10 (1978), fasc. 3, pt. 2, pag. 423-425
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d0421
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| ricordato che l' art. 41 della costituzione pone a fondamento dell'
attivita' di programmazione economica i fini sociali che si vogliono
perseguire, l' a. ritiene che l' identificazione dei fini sociali
coincida con l' individuazione del centro di imputazione formale dei
fini stessi, cioe' dei soggetti che lo costituiscono. escluso che i
fini sociali coincidano con i fini pubblici e che quindi il loro
centro di imputazione sia lo stato-persona, l' a. osserva che tutta
la disciplina dei rapporti economici contenuta nella costituzione e'
volta a realizzare un ordinamento unitario non attraverso il
contemperamento delle diverse attivita' pubbliche e private, ma
mediante il loro confluire in un sistema unitario. i fini sociali si
identificano in tale prospettiva con i fini il cui centro di
imputazione giuridica e' rappresentato dall' organizzazione politica,
economica e sociale del paese, nei cui confronti la programmazione
delle stesse attivita' economiche dello stato si presenta come
strumentale. cio' consente e spiega la considerazione parallela nel
citato art. 41 dell' attivita' economica pubblica e privata, il cui
coordinamento mediante i programmi ed i controlli e' volto a fini che
non sono quelli tipici del singolo imprenditore privato o pubblico,
ma che sono proprie dell' organizzazione politica, economica e
sociale.
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| art. 41 cost.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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