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119661
IDG781000535
78.10.00535 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
zoppis cenisio
il sistema del "credito d' imposta" adottato in italia per eliminare la doppia tassazione degli utili societari
Comm. trib. centr., an. 10 (1978), fasc. 4, pt. 2, pag. 587-595
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d2124; d23071; d23213; d23073; d23063; d23061
l' a. osserva che la legge n. 904 del 1977 ha inteso allineare il nostro sistema tributario a quello degli altri paesi europei nell' eliminare la doppia imposizione dei dividendi introducendo l' istituto del credito d' imposta, che attribuisce al socio che percepisce il dividendo un credito corrispondente all' imposta pagata sullo stesso dalla societa' erogante (ovvero un rimborso se l' imposta dovuta dal socio risulta inferiore al credito). tale legge ha inoltre previsto la deducibilita' dell' ilor ai fini della determinazione del reddito imponibile delle persone giuridiche, ha limitato a tutto il 1978 la facolta' dell' azionista di optare per la ritenuta d' imposta (cedolare secca), ridotta al 30%, in luogo del credito d' imposta, ha introdotto il principio di cassa per l' imputazione dei redditi azionari al reddito complessivo anche per i soggetti passivi dell' irpeg ed ha trasformato in ritenuta d' acconto il prelievo sugli utili percepiti da societa' straniere con stabili organizzazioni in italia. delineato l' ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del credito d' imposta l' a. precisa che esso e' concesso in misura pari ad un terzo dell' importo dei dividendi ed il suo utilizzo e' rimesso all' iniziativa del contribuente che a pena di decadenza deve tenerne conto nella dichiarazione dei redditi in cui sono indicati i dividendi. in caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l' aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote gia' emesse non costituiscono reddito imponibile dei soci e non danno luogo ad applicazione della ritenuta. e' considerato distribuzione di utili l' eventuale rimborso di capitale ai soci effettuato nei 5 anni successivi, nei limiti dell' ammontare delle riserve imputate al capitale.
l. 16 dicembre 1977, n. 904 art. 2 lett. a d.p.r. 29 settembre 1973, n. 598
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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