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| IDG781000535 | |
| 78.10.00535 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| zoppis cenisio
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| il sistema del "credito d' imposta" adottato in italia per eliminare
la doppia tassazione degli utili societari
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| Comm. trib. centr., an. 10 (1978), fasc. 4, pt. 2, pag. 587-595
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d2124; d23071; d23213; d23073; d23063; d23061
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| l' a. osserva che la legge n. 904 del 1977 ha inteso allineare il
nostro sistema tributario a quello degli altri paesi europei nell'
eliminare la doppia imposizione dei dividendi introducendo l'
istituto del credito d' imposta, che attribuisce al socio che
percepisce il dividendo un credito corrispondente all' imposta pagata
sullo stesso dalla societa' erogante (ovvero un rimborso se l'
imposta dovuta dal socio risulta inferiore al credito). tale legge ha
inoltre previsto la deducibilita' dell' ilor ai fini della
determinazione del reddito imponibile delle persone giuridiche, ha
limitato a tutto il 1978 la facolta' dell' azionista di optare per la
ritenuta d' imposta (cedolare secca), ridotta al 30%, in luogo del
credito d' imposta, ha introdotto il principio di cassa per l'
imputazione dei redditi azionari al reddito complessivo anche per i
soggetti passivi dell' irpeg ed ha trasformato in ritenuta d' acconto
il prelievo sugli utili percepiti da societa' straniere con stabili
organizzazioni in italia. delineato l' ambito soggettivo ed oggettivo
di applicazione del credito d' imposta l' a. precisa che esso e'
concesso in misura pari ad un terzo dell' importo dei dividendi ed il
suo utilizzo e' rimesso all' iniziativa del contribuente che a pena
di decadenza deve tenerne conto nella dichiarazione dei redditi in
cui sono indicati i dividendi. in caso di aumento del capitale
sociale mediante passaggio di riserve a capitale le azioni gratuite
di nuova emissione e l' aumento gratuito del valore nominale delle
azioni o quote gia' emesse non costituiscono reddito imponibile dei
soci e non danno luogo ad applicazione della ritenuta. e' considerato
distribuzione di utili l' eventuale rimborso di capitale ai soci
effettuato nei 5 anni successivi, nei limiti dell' ammontare delle
riserve imputate al capitale.
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| l. 16 dicembre 1977, n. 904
art. 2 lett. a d.p.r. 29 settembre 1973, n. 598
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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