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119663
IDG781000537
78.10.00537 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
tarquini manlio
anche per la corte costituzionale, il fine giustifica i mezzi. una sentenza che non convince
Nuova riv. trib., an. 34 (1978), fasc. 7, pag. 323-325
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d2171; d2175; d02320; d41831
l' a. critica la corte costituzionale per avere dichiarato, in base a motivi non giuridici ma di mera opportunita' e convenienza, infondata la questione di legittimita' costituzionale del comma 3 dell' art. 44 del decreto sul contenzioso tributario secondo cui in difetto dell' istanza con cui il contribuente doveva chiedere ai sensi del comma 1 la trattazione del ricorso o dell' impugnativa da lui proposta il processo e' dichiarato estinto con ordinanza del presidente, da notificare alle parti, e dalla data della notificazione decorrono o riprendono a decorrere i termini di decadenza e prescrizione. in particolare secondo l' a. le considerazioni addotte dalla corte costituzionale in relazione alle esigenze connesse alla prima attuazione della riforma sacrificano il fondamentale diritto del cittadino alla difesa. in attesa di un ripensamento della corte costituzionale, l' a. ritiene ammissibile, dopo la notifica dell' ordinanza presidenziale di estinzione del processo, la riproponibilita' del ricorso nell' eventuale residuo termine di decadenza rimasto sospeso durante la pendenza del processo successivamente estintosi. sostiene tale tesi in contrasto con l' avviso della corte costituzionale, ritenendo che il legislatore, nell' intento di eliminare tutto il vecchio contenzioso, abbia presunto che i ricorrenti non avessero piu' interesse a coltivare le relative vertenze per non avere sollecitato entro un certo termine la trattazione dei ricorsi, fermo restando il diritto del ricorrente, notificata l' ordinanza di estinzione, di essere posto in grado di riproporre il ricorso nel residuo termine di decadenza rimastogli se vi ha interesse. secondo l' a. e' pertanto arbitrario ritenere che i nuovi termini di decadenza e prescrizione riguardino solo gli ulteriori atti degli uffici e non tutte le parti del rapporto tributario.
art. 44 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 24 cost. c. cost. 20 aprile 1977, n. 63 c. cost. 6 dicembre 1977, n. 144
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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