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119673
IDG781000547
78.10.00547 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cocivera benedetto
incompletezza ed infedelta' della dichiarazione dei redditi
Iva trib. er., an. 7 (1978), fasc. 11 (15 giugno), pag. 697-704
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d21510; d21900; d21901
ricordato che in base alla normativa recata dalla riforma tributaria nel caso in cui nella dichiarazione non siano compresi tutti i singoli redditi posseduti si applica la pena pecuniaria da 2 a 4 volte l' ammontare delle imposte dirette e delle maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non dichiarati, l' a. osserva che, in relazione alle nuove imposte dirette che prevedono la distinzione dei redditi in categorie, si ha dichiarazione incompleta quando l' omissione riguarda una categoria di reddito, mentre si ha dichiarazione infedele quando nell' ambito di ciascuna categoria il singolo reddito netto e' indicato in misura inferiore a quella definitivamente accertata per oltre un quarto. riferisce che secondo un' autorevole opinione dottrinale l' incompletezza della dichiarazione presuppone che tutto il reddito assoggettato ad imposta non venga dichiarato e nel caso di dichiarazione parziale del reddito si ricade nell' illecito dell' infedele dichiarazione. secondo l' a. tale tesi non e' fondata sia perche' contrasta con la dizione e lo spirito della legge sia perche' da' luogo ad una disparita' di trattamento giuridico sia infine perche' cancella la linea di discriminazione tra incompleta ed infedele dichiarazione facilitando l' evasione. l' a. ritiene che l' omessa dichiarazione di redditi esenti da tutte le imposte non sia sanzionabile ne' come omessa ne' come incompleta dichiarazione. precisa infine che la norma che attribuisce agli organi del contenzioso tributario il potere di dichiarare non dovute le pene pecuniarie se la violazione e' giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata delle disposizioni cui si riferisce trova fondamento nella natura prevalentemente penale della pena pecuniaria e nella sua funzione sanzionatoria e non risarcitoria.
art. 46 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 2 d.p.r. 24 dicembre 1976, n. 920 art. 55 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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