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119675
IDG781000549
78.10.00549 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
di gravio dario
il (nuovo) contenzioso tributario. il tribunale di genova ritiene che la nomina degli ex superburocrati nelle commissioni non offre garanzie di giusitzia
Iva trib. er., an. 7 (1978), fasc. 11 (15 giugno), pag. 715-718
d21710; d02304; d02321; d2171; d2175; d200; d02320; d02304
l' a. riferisce che il tribunale di genova, chiamato a pronunciarsi sulla questione dell' applicabilita' o meno dell' iva alle vendite effettuate dal curatore fallimentare, ha ritenuto non manifestamente infondate numerose questioni di legittimita' costituzionale di norme del decreto sul nuovo contenzioso tributario. in particolare il tribunale di genova ritiene che l' indipendenza di giudizio dei componenti delle commissioni tributarie sia notevolmente compromessa dal reclutamento degli stessi tra avvocati dello stato in servizio ed impiegati dell' amministrazione finanziaria centrale (anche se di questi ultimi e' prevista la collocazione fuori ruolo). secondo il tribunale il legislatore ha dimostrato ancora una volta la sua tradizionale incapacita' di ovviare, nel caso di giurisdizione speciale in cui sia parte lo stato, al collegamento piu' o meno diretto tra giudici ed esecutivo. l' a. osserva che dalle argomentazioni del tribunale si desume che il problema consiste nel creare giudici non tanto neutrali quanto credibili ed una procedura in cui le ragioni del contribuente non siano compromesse dall' ingerenza del governo nella composizione delle commissioni e nella raccolta degli elementi dell' istruttoria. l' a. lamenta la commistione tra funzioni amministrative e funzioni giurisdizionali ed il dilagante ricorso, quale strumento di normativa per le riforme, ai decreti dell' esecutivo, con rovesciamento del tradizionale modo di legiferare.
ord. trib. genova 5 aprile 1974 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 102 comma 2 cost. iv disp. trans. cost. art. 111 comma 2 cost. art. 3 cost. art. 24 cost. art. 108 comma 2 cost.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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