| 119679 | |
| IDG781000553 | |
| 78.10.00553 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| schiavon francesco
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| accettazione dell' eredita' con beneficio d' inventario e conseguenze
sui termini per la denunzia di successione
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| Iva trib. er., an. 7 (1978), fasc. 12 (30 giugno), pag. 785-790
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| d3020; d3023; d23110; d23111; d23112
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| ricordata la normativa contenuta nella nuova legge sull' imposta
successoria in merito al termine per la presentazione della
dichiarazione di successione (6 mesi dall' apertura della stessa) ed
alla decorrenza del termine nei vari casi, l' a. precisa che per le
eredita' accettate con beneficio d' inventario detto termine decorre
dalla scadenza di quello stabilito per la formazione dell' inventario
ovvero dalla data della sua chiusura, a meno che entro 6 mesi dall'
apertura della successione non sia fatta nei modi prescritti dall'
art. 484 del codice civile la dichiarazione di accettazione con
beneficio d' inventario. poiche' l' obbligazione tributaria sorge
indipendentemente dall' avvenuta accettazione dell' eredita', cioe'
con l' aperura della successione, soggetti passivi dell' imposta sono
coloro che figurano destinatari dell' arricchimento potenziale e non
di quello effettivo. secondo la giurisprudenza della cassazione il
ricorso contro l' accertamento di valore e', a differenza della
semplice presentazione della denuncia di successione e del pagamento
dell' imposta, un atto di gestione incompatibile con la volonta' di
non accettare l' eredita' e giustificabile solo se compiuto da chi ha
veste di erede. l' a. riferisce infine che e' stato ritenuto che nel
caso di eredi che non abbiano compiuto l' inventario entro 6 mesi
dalla dichiarazione di accettazione dell' eredita' con beneficio d'
inventario ne' comunque chiesto una proroga e siano pertanto
diventati eredi puri e semplici e' applicabile ai fini della
presentazione della denuncia di successione il termine di un anno
dall' apertura della successione od alternativamente, se precedente,
del termine di 6 mesi dalla data in cui l' inventario non e' stato
terminato secondo la scadenza stabilita.
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| art. 39 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637
art. 484 c.c.
cass. 21 maggio 1974, n. 1498
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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