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| IDG781000554 | |
| 78.10.00554 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| metta vittorio
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| nota a cons. stato sez. v 27 maggio 1977, n. 493
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| Iva trib. er., an. 7 (1978), fasc. 12 (30 giugno), pag. 791
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| d23230; d23236
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| l' a. condivide la tesi giurisprudenziale secondo cui l' inosservanza
delle norme sull' imposta di bollo non ha alcun effetto sulla
procedibilita' del giudizio e non determina alcuna decadenza, ma
impone solo l' obbligo di adempiere a quanto dovuto prima della
pubblicazione della sentenza. osserva che l' imposta di bollo sull'
originale delle decisioni e degli altri provvedimenti del consiglio
di stato in sede giurisdizionale si assolve mediante l' uso di carta
bollata da lire 400 secondo l' originaria prescrizione della legge
sull' imposta di bollo ovvero in modo virtuale e forfettario mediante
versamento all' ufficio del registro di lire 2000 per ogni ricorso e
di un' uguale somma per ogni domanda incidentale di sospensione
secondo l' autorizzazione innovatrice contenuta in apposita circolare
ministeriale. qualsiasi trasgressione non si riflette nemmeno sotto
il profilo della regolarita' sull' atto introduttivo del giudizio, ma
comporta solo per il ricorrente l' obbligo di adempimento dell'
obbligazione tributaria e, in difetto di questo, l' obbligo per il
segretario di trasmettere entro 30 giorni dalla pubblicazione o dal
deposito gli atti all' ufficio del registro per l' accertamento delle
infrazioni commesse.
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| circ. min. finanze 19 aprile 1974, n. 17
art. 31 tar. a pt. 1 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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