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119680
IDG781000554
78.10.00554 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
metta vittorio
nota a cons. stato sez. v 27 maggio 1977, n. 493
Iva trib. er., an. 7 (1978), fasc. 12 (30 giugno), pag. 791
d23230; d23236
l' a. condivide la tesi giurisprudenziale secondo cui l' inosservanza delle norme sull' imposta di bollo non ha alcun effetto sulla procedibilita' del giudizio e non determina alcuna decadenza, ma impone solo l' obbligo di adempiere a quanto dovuto prima della pubblicazione della sentenza. osserva che l' imposta di bollo sull' originale delle decisioni e degli altri provvedimenti del consiglio di stato in sede giurisdizionale si assolve mediante l' uso di carta bollata da lire 400 secondo l' originaria prescrizione della legge sull' imposta di bollo ovvero in modo virtuale e forfettario mediante versamento all' ufficio del registro di lire 2000 per ogni ricorso e di un' uguale somma per ogni domanda incidentale di sospensione secondo l' autorizzazione innovatrice contenuta in apposita circolare ministeriale. qualsiasi trasgressione non si riflette nemmeno sotto il profilo della regolarita' sull' atto introduttivo del giudizio, ma comporta solo per il ricorrente l' obbligo di adempimento dell' obbligazione tributaria e, in difetto di questo, l' obbligo per il segretario di trasmettere entro 30 giorni dalla pubblicazione o dal deposito gli atti all' ufficio del registro per l' accertamento delle infrazioni commesse.
circ. min. finanze 19 aprile 1974, n. 17 art. 31 tar. a pt. 1 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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