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| IDG781000558 | |
| 78.10.00558 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| arnesano salvatore
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| la tutela dei diritti e gli istituti di pubblicita'
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| Riv. leg. fisc., an. 73 (1978), fasc. 6, pag. 1073-1080
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| d30830; d30831; d22; d2324
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| l' a. osserva che la riforma tributaria ha stabilito un contatto piu'
sistematico e frequente tra la normativa tributaria e la restante
parte dell' ordinamento giuridico. precisa che nel campo dell'
attivita' svolta dagli uffici finanziari avvengono fatti di 2 tipi:
fatti meramente impositivi, legati all' individuazione delle
situazioni di fatto che costituiscono il presupposto dell'
obbligazione tributaria, e formalita' giuridico-impositive, per le
quali lo stato soddisfa una funzione pubblica tendente a dare
certezza ad un atto o ad un rapporto ovvero a rendere pubblico un
negozio. in questo secondo caso ricorre l' ipotesi della tassa, in
cui il prelievo da parte dello stato e' solo occasionale e
rappresenta il corrispettivo del servizio o della formalita'
liberamente chiesti dal cittadino ed obbligatoriamente prestati dalla
pubblica amministrazione. in tal modo la funzione tributaria
partecipa al processo formativo di alcuni comportamenti del cittadino
conferendo loro il crisma dell' ufficialita' o della legale
esistenza: nell' ambito di tali principi trovano la loro sede
naturale gli istituti della registrazione e della pubblicita'.
ricordate le varie forme di pubblicita' previste dall' ordinamento,
precisa che la trascrizione ha natura dichiarativa e soddisfa alla
triplice esigenza di avere un quadro generale della situazione
giuridica dei beni in qualsiasi momento, di rispettare la pubblicita'
e di tutelare i terzi acquirenti contro il pericolo che venga meno il
diritto del loro dante causa. nel sistema italiano il criterio della
pubblicita' e' quello personale e lo strumento richiesto per la
trascrizione e' il possesso di un titolo idoneo a trascrivere; il
titolo 1 del decreto n. 635 del 1972 prevede il versamento della
relativa tassa.
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| d.l. 7 febbraio 1977, n. 15
art. 2643 c.c.
art. 2650 c.c.
art. 2644 c.c.
titolo 1 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 635
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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