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| IDG781000565 | |
| 78.10.00565 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| gazzero filippo
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| ancora sulla notifica ai sensi dell' art. 21 del d.p.r. 26 ottobre
1972, n. 636 sulla revisione della disciplina del contenzioso
tributario
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| Rass. mens. imp. dr., an. 27 (1977), fasc. 1, pag. 1-7
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| d2171; d2175; d40756; d2157; d40730; d40754
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| condividendo le critiche rivolte dalla dottrina al legislatore per
non avere attentamente meditato la norma di cui all' art. 21 del
decreto sul contenzioso tributario, l' a. osserva che tale
disposizione, nel prevedere la rinnovazione della notifica viziata di
nullita', presuppone che la notifica dell' atto dell' ufficio contro
cui e' proposto il ricorso sia viziata di nullita', che il ricorso
non abbia sanato i vizi di nullita' e che il ricorso sia proposto
contro l' atto dell' ufficio. il ricorso che non sana i vizi della
notifica e' quello che in realta' e' diretto contro la validita'
dell' atto per decadenza dei termini entro cui lo stesso doveva con
la consegna essere portato a conoscenza del ricorrente: e' cioe' il
caso in cui l' atto e' stato consegnato al destinatario non il giorno
dell' avvenuta notifica, ma il giorno in cui si ricorre. ponendosi
pertanto il problema di accertare se in tale giorno e' gia' scaduto o
meno per l' ufficio il termine finale per il compimento dell' atto,
l' a. precisa che tale compimento e' costituito dalla tempestiva e
regolare notifica, cioe' dalla ricezione di fatto o di diritto da
parte del destinatario e che la commissione, se rileva che tale
notifica e' viziata di nullita', rileva anche che il compimento
terminale necessario per la validita' dell' atto si considera
adempiuto il giorno in cui il destinatario ha ricorso. la
tempestivita' o meno dell' atto dell' ufficio si riscontra nel giorno
della regolare notifica al contribuente. secondo l' a. l' art. 21 e'
applicabile ordinariamente per gli atti notificati dopo l'
instaurazione del rapporto processuale e straordinariamente per l'
atto di accertamento mal notificato, ma impugnato dal contribuente
ancor prima che siano scaduti i termini di decadenza per l' ufficio.
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| art. 21 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
art. 156 c.p.c.
art. 160 c.p.c.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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