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| IDG781000570 | |
| 78.10.00570 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| linguisti gaetano
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| aspetti del conto dei profitti e delle perdite nel vigente
ordinamento civilistico
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| Rass. mens. imp. dr., an. 27 (1977), fasc. 3, pag. 195-202
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| d312207; d312217; d312225; d312305; d23063; d23073; d21514
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| ricordato che il decreto sull' accertamento consente che il bilancio
ed il conto profitti e perdite, salve le disposizioni civilistiche e
delle leggi speciali, siano redatti con qualsiasi metodo e secondo
qulasiasi schema, purche' conformi ai principi della tecnica
contabile, l' a. esamina alcuni aspetti del conto profitti e perdite
nel vigente ordinamento civilistico in relazione ai requisiti di
chiarezza e precisione anche ai fini tributari. secondo l' a. se e'
vero che il principio della chiarezza e precisione e' certamente
violato quando non viene rispettato il minimo dettaglio obbligatorio
del conto profitti e perdite richiesto dall' art. 2425 bis del codice
civile, e' anche vero che la mera osservanza dell' obbligo di fornire
tale dettaglio non soddisfa di per se' le esigenze connesse al
suddetto principio. per conciliare il rispetto della norma citata con
l' esigenza di chiarezza e significativita' dei dati da rendere
pubblici e' necessario predisporre il conto profitti e perdite in 2
forme: una e' quella oggetto della delibera assembleare e della
pubblicazione, l' altra e' un documento d' informazione in cui i
risultati economici sono raggruppati e riclassificati secondo le
esigenze della relazione degli amministratori. escluso che la
locuzione "categorie omogenee" abbia lo stesso significato nella
norma tributaria ed in quella civile sui ricavi, l' a. ritiene che il
raggruppamento dei ricavi per categorie omogenee vada inteso nel
senso che si deve dare l' esatta misura dell' importanza relativa dei
diversi settori operativi come risulta dai ricavi.
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| art. 2423 c.c.
art. 2425 bis c.c.
art. 15 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
art. 62 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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