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119695
IDG781000572
78.10.00572 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
linguiti gaetano
problemi di valutazione (art. 2425 cod. civ., artt. 62-71 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597)
Rass. mens. imp. dr., an. 27 (1977), fasc. 4, pag. 289-295
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d312207; d312217; d312225; d312305; d24050; d23063; d23073; d21514; d24043
l' a. ricorda che l' art. 2425 del codice civile dispone che immobili, impianti macchinario e mobili, se destinati nell' impresa ad un uso duraturo, non possono essere isritti in bilancio per un valore superiore al costo: un' eventuale valutazione inferiore non corrispondente ad un effettivo minor valore del bene da' luogo a riserva occulta. il caso di indicazione di valori simbolici per gli immobili e' rilevante per l' applicazione dell' invim decennale ed irrilevante ai fini dell' art. 54 del decreto sull' irpef. nei periodi di svalutazione monetaria il parametro dei valori non e' omogeneo per tutti i componenti del bilancio e le rivalutazioni per conguaglio monetario sono consentite solo con leggi speciali. la valutazione dei beni menzionati deve essere ridotta in ogni esercizio in proporzione del loro deperimento e consumo per la quota corrispondente all' esercizio mediante l' iscrizione al passivo di apposito fondo di ammortamento. illustrata la disciplina dell' ammortamento contenuta nel decreto sull' irpef, l' a. rileva le differenze tra normativa civilistica e tributaria in tema di valutazione di materie prime e merci, diritti di brevetto industriale, di utilizzazione di opere dell' ingegno e di concessione e marchi di pubblicita', di azioni e titoli a reddito fisso, partecipazioni in societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed a responsabilita' limitata e crediti. circa la dibattuta questione relativa all' ammissibilita' di criteri valutativi diversi da quelli previsti dalla legge in presenza di speciali ragioni, l' a. riferisce che secondo l' opinione prevalente tali ragioni devono attenere sia ai beni oggetto della rivalutazione sia alla situazione dell' impresa.
art. 2425 c.c. artt. 62 e seguenti d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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