Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


119698
IDG781000576
78.10.00576 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pastorello nicola
la formazione del conto profitti e perdite nel bilancio e nell' imposizione fiscale
Rass. mens. imp. dr., an. 27 (1977), fasc. 5, pag. 400-407
d21514; d23063; d23073; d21510; d31111
rilevata nella normativa della riforma tributaria una scarsa attenzione al coordinamento tra bilancio redatto ai fini civilistici e bilancio redatto ai fini fiscali, l' a. osserva che il primo deve evidenziare il risultato economico dell' impresa nell' ambito di una gestione finanziaria, mentre il bilancio fiscale tende ad evidenziare un risultato da sottoporre a tassazione. in base al principio della continuita' dei bilanci recepito nell' ambito della riforma tributaria si otterra' dall' esame dei bilanci di un' azienda una correlazione in tempi piu' o meno brevi tra bilancio fiscale e bilancio civile anche se annualmente i singoli risultati possono divergere. il legislatore fiscale ha superato il concetto secondo cui il bilancio fiscale dovrebbe intendersi come un allegato al bilancio civilistico ed ha preteso che i 2 tipi di bilanci siano ricavati dalla stessa fonte di informazione, cioe' dalle scritture contabili. nella normativa fiscale non si rinviene alcuna disposizione che consideri il bilancio civilistico supporto di quello fiscale ai fini della deducibilita' di costi ed oneri o che prescriva che il bilancio o rendiconto deve essere quello approvato dall' assemblea. l' unica fonte di informazione per il legislatore fiscale deve essre il bilancio redatto ai sensi dell' art. 2217 del codice civile, inteso come elemento e strumento di controllo, insieme alle scritture contabili, che sole possono attestare la veridicita' dei costi e ricavi imputati al bilancio fiscale. secondo l' a. l' unica limitazione che puo' essere posta al bilancio fiscale in ordine all' imputazione di costi e ricavi consiste nell' individuazione dell' esercizio di competenza e nella certezza e determinabilita' in modo oggettivo dell' ammontare dei costi.
art. 52 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 47 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 3 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 15 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 2217 c.c. art. 3 n. 6 l. 9 ottobre 1971, n. 825
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati