| 119698 | |
| IDG781000576 | |
| 78.10.00576 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| pastorello nicola
| |
| la formazione del conto profitti e perdite nel bilancio e nell'
imposizione fiscale
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Rass. mens. imp. dr., an. 27 (1977), fasc. 5, pag. 400-407
| |
| | |
| d21514; d23063; d23073; d21510; d31111
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| rilevata nella normativa della riforma tributaria una scarsa
attenzione al coordinamento tra bilancio redatto ai fini civilistici
e bilancio redatto ai fini fiscali, l' a. osserva che il primo deve
evidenziare il risultato economico dell' impresa nell' ambito di una
gestione finanziaria, mentre il bilancio fiscale tende ad evidenziare
un risultato da sottoporre a tassazione. in base al principio della
continuita' dei bilanci recepito nell' ambito della riforma
tributaria si otterra' dall' esame dei bilanci di un' azienda una
correlazione in tempi piu' o meno brevi tra bilancio fiscale e
bilancio civile anche se annualmente i singoli risultati possono
divergere. il legislatore fiscale ha superato il concetto secondo cui
il bilancio fiscale dovrebbe intendersi come un allegato al bilancio
civilistico ed ha preteso che i 2 tipi di bilanci siano ricavati
dalla stessa fonte di informazione, cioe' dalle scritture contabili.
nella normativa fiscale non si rinviene alcuna disposizione che
consideri il bilancio civilistico supporto di quello fiscale ai fini
della deducibilita' di costi ed oneri o che prescriva che il bilancio
o rendiconto deve essere quello approvato dall' assemblea. l' unica
fonte di informazione per il legislatore fiscale deve essre il
bilancio redatto ai sensi dell' art. 2217 del codice civile, inteso
come elemento e strumento di controllo, insieme alle scritture
contabili, che sole possono attestare la veridicita' dei costi e
ricavi imputati al bilancio fiscale. secondo l' a. l' unica
limitazione che puo' essere posta al bilancio fiscale in ordine all'
imputazione di costi e ricavi consiste nell' individuazione dell'
esercizio di competenza e nella certezza e determinabilita' in modo
oggettivo dell' ammontare dei costi.
| |
| art. 52 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
art. 47 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
art. 3 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
art. 15 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
art. 2217 c.c.
art. 3 n. 6 l. 9 ottobre 1971, n. 825
| |
| Ist. dir. tributario - Univ. GE
| |