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119700
IDG781000578
78.10.00578 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
santella antonio
trasformazione di societa' e plusvalenze
Rass. mens. imp. dr., an. 26 (1977), fasc. 7-8, pag. 609-612
d3124; d23070; d23073
premesso che le societa' di fatto, equiparate dalla legge tributaria alle societa' di persone purche' abbiano per oggetto l' esercizio di attivita' commerciali, per trasformarsi devono regolarizzarsi in societa' in nome collettivo od in societa' in accomandita semplice, l' a. esamina portata e limiti della norma che esclude che la trasformazione di societa' da uno ad altro tipo delle societa' indicate nell' art. 2200 del codice civile costituisca realizzo di plusvalenze, ancorche' risultanti dalla relazione di stima del patrimonio sociale di cui all' art. 2498 del codice civile, cioe' iscritte nell' atto notarile di trasformazione di cui la relazione e' parte integrante. secondo l' a. la norma va intesa nel senso che tutta l' operazione resta al di fuori della sfera impositiva sia in senso positivo (redditi) sia in senso negativo (perdite) e che le plusvalenze iscritte sono esenti entro i limiti in cui risultano dalla perizia, salva la tassazione per eventuali iscritti eccedenti tali limiti. piu' precisamente l' a. interpreta la norma nel modo seguente: possibilita' di iscrizione in bilancio dei valori di stima in sede di trasformazione in esenzione fiscale; costituzione al passivo dello stato patrimoniale di un corrispondente fondo di riserva; ammissione degli ammortamenti sulla base dei valori iscritti in bilancio, come avviene nel caso di incorporazione per la rivalutazione dei cespiti attivi (mezzo tecnico con cui si attua la detraibilita' della relativa perdita).
art. 2200 c.c. art. 15 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 598 art. 12 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 598
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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