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| IDG781000578 | |
| 78.10.00578 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| santella antonio
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| trasformazione di societa' e plusvalenze
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| Rass. mens. imp. dr., an. 26 (1977), fasc. 7-8, pag. 609-612
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| d3124; d23070; d23073
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| premesso che le societa' di fatto, equiparate dalla legge tributaria
alle societa' di persone purche' abbiano per oggetto l' esercizio di
attivita' commerciali, per trasformarsi devono regolarizzarsi in
societa' in nome collettivo od in societa' in accomandita semplice,
l' a. esamina portata e limiti della norma che esclude che la
trasformazione di societa' da uno ad altro tipo delle societa'
indicate nell' art. 2200 del codice civile costituisca realizzo di
plusvalenze, ancorche' risultanti dalla relazione di stima del
patrimonio sociale di cui all' art. 2498 del codice civile, cioe'
iscritte nell' atto notarile di trasformazione di cui la relazione e'
parte integrante. secondo l' a. la norma va intesa nel senso che
tutta l' operazione resta al di fuori della sfera impositiva sia in
senso positivo (redditi) sia in senso negativo (perdite) e che le
plusvalenze iscritte sono esenti entro i limiti in cui risultano
dalla perizia, salva la tassazione per eventuali iscritti eccedenti
tali limiti. piu' precisamente l' a. interpreta la norma nel modo
seguente: possibilita' di iscrizione in bilancio dei valori di stima
in sede di trasformazione in esenzione fiscale; costituzione al
passivo dello stato patrimoniale di un corrispondente fondo di
riserva; ammissione degli ammortamenti sulla base dei valori iscritti
in bilancio, come avviene nel caso di incorporazione per la
rivalutazione dei cespiti attivi (mezzo tecnico con cui si attua la
detraibilita' della relativa perdita).
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| art. 2200 c.c.
art. 15 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 598
art. 12 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 598
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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