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| IDG781000581 | |
| 78.10.00581 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| merlino rolando
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| le sanzioni in materia di imposte dirette (una riforma da rivedere)
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| Rass. mens. imp. dr., an. 26 (1977), fasc. 9, pag. 705-712
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d22; d219; d21510; d2190; d2191
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| ricordati gli obiettivi fissati dalla legge delega per la riforma
tributaria in materia di sanzioni (perfezionamento del sistema delle
sanzioni amministrative e penali, non superiori al massimo a 5 anni
di reclusione; migliore commisurazione delle sanzioni all' effettiva
entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni; rilevanza dei
fenomeni di recidiva ed esclusione delle circostanze esimenti di cui
all' art. 245 del decreto n. 645 del 1958), l' a. precisa che il
decreto n. 920 del 1976 ha introdotto un nuovo concetto di infedele
dichiarazione che ai fini dell' applicabilita' della relativa
sanzione (subordinata alla condizione che la maggiore imposta
accertata sia superiore a 10000 lire) prescinde dall' entita' del
reddito non dichiarato ed assume come rilevante la differenza di
oltre un quarto tra imposta dichiarata ed accertata ai soli fini
dell' attenuazione della pena nella misura della meta' di quella
applicabile negli altri casi. secondo l' a. il nuovo meccanismo di
riduzione della pena pecuniaria puo' dar luogo ad ulteriori
ingiustizie nel quadro della lotta all' evasione. l' infedele
dichiarazione, essendo perseguibile oltre certi limiti anche con
sanzioni penali e sanzioni accessorie varie, e' una figura ibrida di
illecito amministrativo-penale. l' a. ritiene che per armonizzare il
riferimento (contenuto nella nuova normativa) alla maggiore imposta
dovuta superiore con il nuovo concetto di infedele dichiarazione e l'
attenuazione della pena pecuniaria si deve concludere che se la
maggiore imposta non supera i 5 milioni alla pena pecuniaria ridotta
non si aggiunge l' arresto; in caso contrariola pena pecuniaria
ridotta comporta l' applicazione della sanzione penale in misura
decisa dal giudice penale.
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| art. 10 n. 11 l. 9 ottobre 1971, n. 825
art. 245 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645
art. 2 d.p.r. 24 dicembre 1976, n. 920
art. 24 dicembre 1976, n. 920
art 56 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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