| ricordato che il reddito dei fabbricanti e' quello derivante dal
possesso, a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale,
di costruzioni o porzioni di costruzioni stabili, di qualsiasi specie
o destinazione, esistenti sul suolo o nel sottosuolo o assicurati
stabilmente al terreno, suscettibili di reddito autonomo, l' a.
osserva che in materia e' rilevante la mera titolarita' o
contitolarita' di un diritto reale che attribuisca il possesso sugli
immobili, mentre e' irrilevante il reddito effittivamente ritraibile
dai cespiti. esaminati i criteri di imputazione del reddito dei
fabbricati, l' a. ne illustra il sistema di determinazione,
precisando che tale reddito e' costituito dal reddito medio ordinario
ritraibile da ciascuna unita' immobiliare urbana (calcolato secondo
le norme catastali mediante determinazione delle tariffe d' estimo
fissate per ogni categoria e classe oppure, per i fabbricati a
destinazione speciale, con stima diretta), al netto delle spese di
riparazione e manutenzione e di ogni altra eventuale spesa o perdita.
precisato che ai fini del catasto i fabbricanti sono divisi in 3
grandi gruppi a seconda delle caratteristiche e della destinazione ,
l' a. osserva che i valori delle risultanze catastali non
rispecchiano il reddito attualmente attribuibile alle unita'
immobiliari e che e' quindi necessaria l' adozione di coefficienti
moltiplicatori di aggiornamento fissati annulamente con decreti
ministeriali, in attesa della revisione delle tariffe d' estimo.
illustra in dettaglio i criteri di determinazione del reddito delle
unita' immobiliari utilizzate direttamente dal possessore, degli
immobili locati e di quelli non ancora iscritti nel catasto urbano.
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