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119784
IDG780610795
78.06.10795 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
proto pisani andrea
nota a cass. sez. i civ. 2 marzo 1978, n. 1043
Foro it., an. 103 (1978), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 1691-1696
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4182
la nota contiene ampi richiami giurisprudenziali in tema di interruzione del processo per l' ipotesi di dichiarazione di fallimento di una delle parti. l' a. rileva che nella giirisprudenza della corte di cassazione vi sono continue oscillazioni sul problema della validita' dell' impugnazione o della notificazione della sentenza effettuate presso il procuratore della parte che sia deceduta o abbia perduto la capacita' processuale prima della notificazione. premesso che il legislatore del 1942 non ha disciplinato compiutamente tutte le varie ipotesi relative al verificarsi dell' evento interruttivo, l' a. rileva che la morte o comunque la perdita di capacita' processuale della parte costituita mediante procuratore, se interviene nel corso del processo senza essere dichiarata o notificata dal difensore, o comunque dopo la chiusura della discussione, pone da un lato il problema di tutelare il diritto delle persone legittime a perseguire il processo, dato che questi soggetti possono essere ignari delle notificazioni della sentenza e/o dell' impugnazione effettuate al procuratore costituito, dall' altro il problema di tutelare il diritto di difesa e di azione della controparte che deve poter individuare un destinatario delle sue notificazioni.
art. 286 c.p.c. art. 299 c.p.c. art. 300 c.p.c. art. 328 c.p.c. art. 330 c.p.c. art. 43 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 art. 44 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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