| 119784 | |
| IDG780610795 | |
| 78.06.10795 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| proto pisani andrea
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| nota a cass. sez. i civ. 2 marzo 1978, n. 1043
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| Foro it., an. 103 (1978), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 1691-1696
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d4182
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| la nota contiene ampi richiami giurisprudenziali in tema di
interruzione del processo per l' ipotesi di dichiarazione di
fallimento di una delle parti. l' a. rileva che nella giirisprudenza
della corte di cassazione vi sono continue oscillazioni sul problema
della validita' dell' impugnazione o della notificazione della
sentenza effettuate presso il procuratore della parte che sia
deceduta o abbia perduto la capacita' processuale prima della
notificazione. premesso che il legislatore del 1942 non ha
disciplinato compiutamente tutte le varie ipotesi relative al
verificarsi dell' evento interruttivo, l' a. rileva che la morte o
comunque la perdita di capacita' processuale della parte costituita
mediante procuratore, se interviene nel corso del processo senza
essere dichiarata o notificata dal difensore, o comunque dopo la
chiusura della discussione, pone da un lato il problema di tutelare
il diritto delle persone legittime a perseguire il processo, dato che
questi soggetti possono essere ignari delle notificazioni della
sentenza e/o dell' impugnazione effettuate al procuratore costituito,
dall' altro il problema di tutelare il diritto di difesa e di azione
della controparte che deve poter individuare un destinatario delle
sue notificazioni.
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| art. 286 c.p.c.
art. 299 c.p.c.
art. 300 c.p.c.
art. 328 c.p.c.
art. 330 c.p.c.
art. 43 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
art. 44 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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