Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


119786
IDG780610797
78.06.10797 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pozzi armando
nota a cass. sez. lav. 3 novembre 1977, n. 5100
Foro it., an. 103 (1978), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 1739-1740
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d42213; d7470
l' a. osserva che nella sentenza annotata la corte di cassazione non si e' soffermata sul punto della possibilita' di lamentare in sede di legittimita' la violazione o falsa applicazione di norme del regolamento interno di un ente comunale di consumo. osserva che e' difficile far passare tale regolamento per una fonte di "norme di diritto" la cui violazione puo' dar motivo a ricorso per cassazione. l' a. rileva che la stessa cassazione ha prospettato dubbi in ordine alla natura giuridica dei regolamenti organici degli enti pubblici economici. l' a. osserva che la sentenza sovrappone i due problemi della sussistenza o meno dell' obbligo della motivazione del licenziamento e della natura ingiuriosa del medesimo: cio' porta erroneamente a concludere che quando non vi e' obbligo di motivazione non puo' prendersi in considerazione l' ipotesi del licenziamento ingiurioso.
art. 2118 c.c. art. 360 c.p.c. d.l. 4 aprile 1947, n. 207 d.l. 5 febbraio 1948, n. 61
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati