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119792
IDG780610803
78.06.10803 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pezzano giancarlo
nota a cass. sez. iii civ. 8 settembre 1977, n. 3931
Foro it., an. 103 (1978), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 1759-1761
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d40732; d40734; d4203
in tema di notificazione a mezzo del servizio postale l' a. rileva che la legge nulla prevede per l' ipotesi di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, nel recapito, di persona abilitata a ricevere il plico. la giurisprudenza ha ritenuto possibile in tal caso l' applicazione analogica dell' art. 8 regio decreto 21 ottobre 1923 n. 2393 e dell' art. 175 regio decreto 18 aprile 1940 n. 689. parte della dottrina e' di contrario avviso. la sentenza annotata ha stabilito che nell' ipotesi di cause inscindibili o dipendenti la notifica della impugnazione nei termini ad opera di un soccombente soltanto non da' luogo all' integrazione del contraddittorio ne' impedisce il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti della parte vittoriosa. l' a. osserva che nel caso preso in esame dalla sentenza annotata avrebbe potuto ritenersi la scindibilita' delle cause, in quanto in sede di gravame veniva messa in discussione solo l' esistenza di un secondo debitore per il medesimo titolo e non si trattava di individuare il seggetto titolare dell' obbligo, dato che uno dei convenuti non aveva contestato il suo debito.
art. 149 c.p.c. art. 331 c.p.c. art. 8 r.d. 21 ottobre 1923, n. 2393 art. 175 r.d. 18 aprile 1940, n. 689
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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