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| IDG780610803 | |
| 78.06.10803 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pezzano giancarlo
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| nota a cass. sez. iii civ. 8 settembre 1977, n. 3931
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| Foro it., an. 103 (1978), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 1759-1761
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d40732; d40734; d4203
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| in tema di notificazione a mezzo del servizio postale l' a. rileva
che la legge nulla prevede per l' ipotesi di temporanea assenza del
destinatario e di mancanza, nel recapito, di persona abilitata a
ricevere il plico. la giurisprudenza ha ritenuto possibile in tal
caso l' applicazione analogica dell' art. 8 regio decreto 21 ottobre
1923 n. 2393 e dell' art. 175 regio decreto 18 aprile 1940 n. 689.
parte della dottrina e' di contrario avviso. la sentenza annotata ha
stabilito che nell' ipotesi di cause inscindibili o dipendenti la
notifica della impugnazione nei termini ad opera di un soccombente
soltanto non da' luogo all' integrazione del contraddittorio ne'
impedisce il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti
della parte vittoriosa. l' a. osserva che nel caso preso in esame
dalla sentenza annotata avrebbe potuto ritenersi la scindibilita'
delle cause, in quanto in sede di gravame veniva messa in discussione
solo l' esistenza di un secondo debitore per il medesimo titolo e non
si trattava di individuare il seggetto titolare dell' obbligo, dato
che uno dei convenuti non aveva contestato il suo debito.
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| art. 149 c.p.c.
art. 331 c.p.c.
art. 8 r.d. 21 ottobre 1923, n. 2393
art. 175 r.d. 18 aprile 1940, n. 689
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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