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119802
IDG780610814
78.06.10814 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
scozzafava oberdan tommaso
il problema della legittimita' costituzionale dell' arbitrato obbligatorio
osservazione a c. cost. 14 luglio 1977, n. 127
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 10, pt. 1a, pag. 1809-1814
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d021431; d446
premesso che alla decisione riportata nella massima annotata la corte costituzionale e' pervenuta osservando che il fondamento di qualsiasi arbitrato e' da rinvenirsi nella scelta delle parti e non in una fonte autoritativa, e che quindi e' viziata di illegittimita' una giurisdizione speciale fuori dei limiti previsti dall' art. 103 costituzione, l' a. non ritiene di condividere tale decisione. egli svolge quindi una valutazione dell' aspetto tecnico della decisione, che si articola sui seguenti punti: l' arbitrato rituale obbligatorio non comporta una fattispecie affetta da illegittimita' costituzionale, perche' le relative disposizioni del nostro codice di rito apprestano anche gli strumenti per ricondurre l' arbitrato nell' ambito della giurisdizione ordinaria; l' arbitrato rituale e' un istituto che soccorre a esigenze concrete riconosciute spesso dalla stessa corte, quale l' esigenza di una giustizia rapida e sicura. l' a. conclude evidenziando come la corte costituzionale abbia avuto il torto di dare l' impressione di voler censurare in via generale l' istituto in questione, per cui l' autorevolezza di questa sentenza potrebbe condizionare la futura legislazione.
art. 24 cost. art. 102 cost. art. 2 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 c. cost. 22 marzo 1971, n. 60 art. 806 c.p.c. art. 807 c.p.c. art. 808 c.p.c. art. 809 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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