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119803
IDG780610815
78.06.10815 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ardau giorgio
illegittimita' della reintegrazione del lavoratore mediante provvedimento d' urgenza
nota a cass. sez. lav. 18 ottobre 1977, n. 4454
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 10, pt. 1a, pag. 1991-1996
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d763
l' a., che nella sua nota mira a dimostrare l' illegittimita' della reintegrazione, mediante provvedimento di urgenza, del lavoratore privo di incarichi sindacali e illegittimamente licenziato, ritiene anzitutto doveroso rilevare l' incertezza della giurisprudenza della suprema corte sull' ammissibilita' del regolamento di competenza contro il provvedimento cautelare. circa la prassi giudiziaria nelle controversie del lavoro di fare largo uso del procedimento cautelare ex art. 700 codice procedura civile, l' a. ritiene fondato affermare: a) che la reintegrazione del lavoratore privo di incarichi sindacali e' illegittima se ordinata attraverso il provvedimento di urgenza in quanto l' art. 18 dello statuto lavoratori stabilisce regola della reintegrazione mediante sentenza; b) che il provvedimento di urgenza rivolto ad ottenere una prestazione di fare infungibile e pure illegittimo; c) anche ammesso in mera ipotesi che il provvedimento di urgenza fosse teoricamente applicabile alla reintegrazione considerata, e' evidente che il ricorrente dovra' provare l' esistenza dei requisiti voluti dalla legge, e cioe' il "fumus boni iuris" ed il "periculum in mora", dei quali l' a. fa una specifica analisi precisandone contenuti e limiti; e la prova della loro esistenza deve essere una prova piena e non gia' sommaria.
art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 700 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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