| 119823 | |
| IDG780610835 | |
| 78.06.10835 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| bellantuono d.
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| nota a cass. sez. iii civ. 8 luglio 1977, n. 2988
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| Foro it., an. 103 (1978), fasc. 3, pt. 1, pag. 722-725
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d9143
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| l' a. brevemente annotando la sentenza della cassazione in rassegna,
precisa che la stipulazione scritta del contratto di colonia
parziaria ultranovennale non ricade sotto il dispositivo dell' art.
1350, n. 9, codice civile, quando manchi l' indicazione di data, in
quanto l' assenza del termine volontario comporta automaticamente l'
accettazione di quello legale previsto dall' art. 2165 codice civile.
circa la contrattazione collettiva per i contratti agrari, l' a.
esamina il problema se anche per tali contratti abbia valore la
ultrattivita' delle norme corporative, rilevando come la
giurisprudenza, dopo alcune incertezze iniziali, abbia ritenuto la
ultrattivita' delle norme corporative relative ai contratti agrari, e
come in presenza pertanto della contrattazione collettiva
postcorporativa, sorga il problema dell' ambito della sua
applicabilita' attraverso il meccanismo dell' art. 36 costituzione.
l' a. rileva infine come, nella pratica, il contratto collettivo in
agricoltura sia lungi dall' apparire circoscritto al lavoro
subordinato, ma estenda la sua area di azione anche a categorie
estranee all' area del lavoro subordinato.
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| art. 1350 c.c.
art. 2165 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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