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119843
IDG780610875
78.06.10875 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
d' antona massimo
profili ricostruttivi della reintegrazione nel posto di lavoro
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 29 (1978), fasc. 4, pt. 1, pag. 363-411
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d763
l' a. rileva come la condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro crei una posizione passiva nella quale possono individuarsi due fasi distinte. una prima fase, limitata e strumentale, e' quella della rimozione degli effetti materiali della estromissione; una seconda fase, durevole e finale, e' quella della ripresa leale e continuativa del rapporto da parte dell' imprenditore. infatti, il lavoratore riammesso solo "fisicamente" al posto di lavoro non puo' considerarsi "reintegrato" neppure in parte: fino a quando egli non venga restituito ai suoi compiti ed utilizzato in modo corretto e leale si continuera' a consumare a suo danno il medesimo illecito. la sentenza e' esecutiva in ogni suo capo, avendo natura di condanna. ma vi e' differenza tra l' esecutivita' della condanna al risarcimento dei danni -che da' titolo per iniziare l' esecuzione-, l' esecutivita' della condanna in futuro al pagamento delle retribuzioni non ancora maturate -che precostituisce il titolo per una pronta realizzazione del credito al tempo in cui sara' esigibile-, e infine l' esecutivita' della condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro, che va vista sotto la luce del suo articolato procedimento di attuazione.
art. 12 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 691 c.p.c. art. 650 c.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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