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119943
IDG780900870
78.09.00870 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
diaz pietro
fonti e dogmatica del c.d. jus corrigendi
Riv. it. dir. proc. pen., an. 21 (1978), fasc. 1, pag. 173-196
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50161; d50162
la prima parte dello scritto utilizza la scriminante dello jus corrigendi come mezzo di scandaglio di alcuni temi in teoria generale emergenti. in quest' ottica constata l' emarginazione dogmatica, storicamente ascendente, della scriminante nel mondo delle disposizioni penali; sostiene la duplicita' della funzione della norma penale, in senso incriminante e tutorio, fino a tradurre in malam ogni allegazione di scriminanti in bonam, asserisce, premessa l' inconfutabilita' diagnostica della ratio assimilativa, induttiva dell' analogia, l' impredicabilita' di momenti opzionali puri, da risolvere normativamente, tra l' argomentazione assimilativa e quella dissimilativa, l' indifferenziabilita' dell' interpretazione estensiva e di quella analogica rispetto all' oggetto, nonche' la traducibilita' immediata della ratio di assimilazione analogica dal piano logico a quello normativo; nega la sperimentabilita' dell' analogia oltre che nelle norme odiosae anche in quelle favorabiles, supposto il divieto non gia' come effetto della riserva di legge ma come ragione della sua esaltazione fino all' assolutezza. la seconda parte dello scritto, rilevato il condizionamento dell' usuale inquadramento dogmatico dello jus corrigendi da un retroterra ideologicamente propenso a sussumere al modello del "potere" situazioni giuridiche apparentemente sovraordinate, anche se incarnanti doveri, esplorato il diritto vigente alla ricerca di indizi segnalanti la doverosita' dell' attivita' normativa, conclude per l' inserimento dello jus corrigendi nella categoria scriminante dell' adempimento del dovere.
art. 51 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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