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119968
IDG780900895
78.09.00895 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pedrazzi cesare
sui limiti della "frode elettorale"
nota a trib. ivrea 10 gennaio 1978
Riv. it. dir. proc. pen., an. 21 (1978), fasc. 2, pag. 799-801
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d548
commentando una sentenza di merito l' a. esamina la portata dell' art. 97 decreto presidente della repubblica 30 marzo 1957 n. 361 in materia elettorale, ponendosi il problema se il legislatore abbia inteso porre, a tutela della lealta' delle competizioni elettorali, un obbligo generale di verita' penalmente sanzionato. analizzati gli elementi costitutivi della fattispecie e sottolineata la particolare gravita' della figura delittuosa, egli esclude che il legislatore abbia inteso punire la frode che influisce sulla "formazione" dei convincimenti politici e delle decisioni elettorali, potendo aver rilievo penale solo una frode volta a "costringere", tale cioe' da falsare l' "espressione" della volonta' dell' elettore.
art. 97 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361
Ist. dir. penale - Univ. TO



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