| premesso che gia' sotto il vigore dell' ormai vecchio art. 320 codice
civile il preteso contrasto tra detto articolo e l' art. 747 codice
procedura civile era davvero piu' apparente che reale, come peraltro,
lo stesso supremo collegio ha avuto modo di ritenere, l' a. esamina
il nuovo testo dell' art. 320 codice civile come formulato dall' art.
143 della legge 19 maggio 1975 n. 151, il quale ripropone nuovamente
il problema del coordinamento e della "armonizzazione" fra le 2 norme
prima esaminate. esposte, quindi, le soluzioni, in parte
diversificate, date al predetto problema ermeneutico dalla dottrina e
dalla giurisprudenza, l' a. conclude nel senso di una maggior
prudenza dell' interprete nel ritenere ormai definitivamente
scomparsa dall' ordinamento la norma processuale dell' art. 747 e di
un piu' sereno e approfondito esame dell' intera questione da parte
della giurisprudenza, nella fondamentale considerazione che ogni
esplicita "intenzione innovatrice" di una nuova norma deve
confrontarsi e trovare conferma, da un lato, nella realta' normativa
preesistente e, dall' altro, nella stessa disposizione che si vuole
innovatrice, la quale deve riuscire a realizzare appieno, a livello
normativo, oltre che sistematico, quella intenzione.
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