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120124
IDG780610908
78.06.10908 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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se viene meno l' "intuitus personae"...note in margine a una risoluzione di contratto di edizione
nota a app. firenze 26 settebre 1977
Dir. aut., an. 49 (1978), fasc. 3, pag. 372-383
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d311321
dopo aver indugiato, nella prima parte delle sue osservazioni alla sentenza che annota, su alcune considerazioni svolte dal giudice di primo grado poi non ripetute dal giudice d' appello che pur ne ha confermato le conclusioni, e dopo aver svolto alcune considerazioni circa la carente motivazione in alcune parti della sentenza di appello, l' a. evidenzia l' importanza del problema, la cui attualita' la vicenda che ci occupa ha ravvivato: il potere o meno dell' editore di apportare modifiche all' opera i cui diritti di pubblicazione per le stampe gli siano stati ceduti, ed, in caso di roconoscimento di tale potere, i suoi limiti, avuto riguardo al genere delle modificazioni stesse e al carattere dell' opera dell' ingegno. l' a. esamina quindi i limiti del potere in questione specie nell' ipotesi di ragionamento di un testo di storia secondo i piu' recenti avvenimenti come nel caso de quo, rilevando che la dottrina generalmente riconosce all' editore il potere di modificare entro certi limiti l' opera; limiti piu' o meno estesi a seconda del carattere dell' opera stessa, in merito ai quali l' a. riporta vari pareri espressi in dottrina. conclude rilevando la severita' della sentenza nell' escludere il potere di modifica da parte della casa editrice e il ritorno al fondamento stesso del rapporto nel campo del lavoro intellettuale creativo: "intuitus personae", o "domus".
l. 22 aprile 1941, n. 633 art. 1455 c.c. art. 2043 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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