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120141
IDG780610925
78.06.10925 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
amodio massimo
responsabilita' del dirigente e dei preposti in relazione al "dovere di sicurezza" (spunti per una rassegna di giurisprudenza)
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 29 (1978), fasc. 3, pt. 4, pag. 295-311
d7773
i rapporti che possono intercorrere tra datore di lavoro e dirigenti, specie nelle grandi imprese, da' rilevanza alla responsabilita' di questi ultimi, ai vari gradi, in tema di sicurezza del lavoro. analizzando la giurisprudenza in proposito, l' a. nota che, al di la' della qualificazione giuridica dirigenziale o meno, la responsabilita' va ricercata considerando gli incarichi svolti effettivamente. cosi', ad esempio, mentre il direttore amministrativo e' generalmente estraneo allo sviluppo del ciclo di produzione, non puo' escludersi la sua responsabilita' quando le modalita' del processo produttivo soffrano carenze dovute ad insufficiente destinazione di denaro per la tutela della sicurezza del lavoro. in tema di responsabilita' dei preposti, l' a. osserva che a questi spetta il compito di eseguire disposizioni impartite dai superiori, adempiendo pertanto una funzione di mero controllo; la mancanza di autonomia decisionale non esime tuttavia dall' obbligo di una congrua vigilanza e dall' adozione delle misure preventive che siano possibili nonostante la ridotta capacita' tecnica.
art. 2 reg. 15 luglio 1923, n. 1755 art. 4 d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547 art. 1655 c.c. d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547 d.p.r. 7 gennaio 1956, n. 164
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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