Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


120149
IDG780610933
78.06.10933 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lener a.
cass. sez. i civ. 20 gennaio 1978, n. 260
Foro it., an. 103 (1978), fasc. 9, pt. 1, pag. 1999-2000
d306091
l' a. critica la sentenza emessa dalla corte di cassazione, in quanto frutto di una interpretazione errata. e' vero infatti, che si puo', con un contratto a favore di terzo, stipulare un' obbligazione "de ineundo contractu" con il terzo, che acquista cosi' il diritto a contrarre con il promittente; in tal caso, una volta concluso il contratto promittente-terzo, il primo contratto e' adempiuto senza residuo e resta sulla scena soltanto il rapporto che deriva dal secondo, circa la cui esecuzione nessuna ingerenza puo' spettare allo stipulante; ma nel caso in esame il contratto di "appalto" fra promittente e terzo non esaurisce il contenuto del contratto originario, costituendone realizzazione, ma e' semplicemente strumento di questa realizzazione. mancando questa autonomia tra i due contratti, risulta evidente la legittimazione dello stipulante ad agire per la esecuzione della prestazione.
cass. sez. i civ. 20 gennaio 1978, n. 260 art. 1411 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati