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120155
IDG780610939
78.06.10939 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
proto pisani andrea
osservazioni sul riconoscimento della domanda: opportunita' di riaprire un dibattito prematuramente interrotto
osservazione a cass. sez. i civ. 27 aprile 1978, n. 1965
Foro it., vol. 101, an. 103 (1978), fasc. 9, pt. 1, pag. 1927-1934
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4053; d421
"al convenuto, che abbia riconosciuto in giudizio la fondatezza della pretesa dell' attore, non e' precluso impugnare la sentenza che abbia accolto tale pretesa". l' a. prende spunto da questa vicenda giurisprudenziale per analizzare l' ampio dibattito dottrinale sul tema del riconoscimento della domanda. da questo studio risulta prevalente la teoria della cognizione piena ed esauriente e la convinzione che ogni accertamento proveniente dal giudice e solo da questo possa acquistare carattere di immutabilita' in tutti i futuri giudizi fra le stesse parti. l' a. si propone di relativizzare queste premesse nel senso di utilizzare il riconoscimento allo scopo di agevolare la formazione giudiziale di un titolo esecutivo, riconoscendo pero' all' accertamento soltanto idoneita' a garantire la stabilita' degli effetti esecutivi non immutabilita' in tutti i futuri processi tra le stesse parti, e garantendo sempre l' effettivita' del diritto di difesa, con un controllo del giudice sulla consapevolezza da parte del convenuto degli effetti del suo riconoscimento. le antiche premesse dottrinali relativizzate in questo senso potranno dunque, secondo l' a., contribuire all' ammodernamento delle tecniche processuali.
cass. sez. i civ. 27 aprile 1978, n. 1965 art. 100 c.p.c. art. 339 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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