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| IDG780610939 | |
| 78.06.10939 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| proto pisani andrea
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| osservazioni sul riconoscimento della domanda: opportunita' di
riaprire un dibattito prematuramente interrotto
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| osservazione a cass. sez. i civ. 27 aprile 1978, n. 1965
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| Foro it., vol. 101, an. 103 (1978), fasc. 9, pt. 1, pag. 1927-1934
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d4053; d421
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| "al convenuto, che abbia riconosciuto in giudizio la fondatezza della
pretesa dell' attore, non e' precluso impugnare la sentenza che abbia
accolto tale pretesa". l' a. prende spunto da questa vicenda
giurisprudenziale per analizzare l' ampio dibattito dottrinale sul
tema del riconoscimento della domanda. da questo studio risulta
prevalente la teoria della cognizione piena ed esauriente e la
convinzione che ogni accertamento proveniente dal giudice e solo da
questo possa acquistare carattere di immutabilita' in tutti i futuri
giudizi fra le stesse parti. l' a. si propone di relativizzare queste
premesse nel senso di utilizzare il riconoscimento allo scopo di
agevolare la formazione giudiziale di un titolo esecutivo,
riconoscendo pero' all' accertamento soltanto idoneita' a garantire
la stabilita' degli effetti esecutivi non immutabilita' in tutti i
futuri processi tra le stesse parti, e garantendo sempre l'
effettivita' del diritto di difesa, con un controllo del giudice
sulla consapevolezza da parte del convenuto degli effetti del suo
riconoscimento. le antiche premesse dottrinali relativizzate in
questo senso potranno dunque, secondo l' a., contribuire all'
ammodernamento delle tecniche processuali.
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| cass. sez. i civ. 27 aprile 1978, n. 1965
art. 100 c.p.c.
art. 339 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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