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| IDG780610965 | |
| 78.06.10965 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| manzini claudia
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| l' impugnazione del pagamento
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| Riv. trim. dir. proc. civ., an. 32 (1978), fasc. 3, pag. 965-1008
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30520
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| l' a. prende in esame l' art. 1191 codice civile (pagamento eseguito
da un incapace), sostenendo che debba negarsi la sua applicabilita'
ai casi in cui l' adempimento abbia la natura di un atto negoziale
(per esempio quando l' adempimento stesso sia in seguito alla
stipulazione di un contratto preliminare), al caso di pagamento
effettuato prima del termine, ed al caso dell' art. 2043 codice
civile, cioe' alla prestazione eseguita in adempimento di una
obbligazione naturale. analizza poi la disciplina dell' art. 1192
codice civile (pagamento eseguito con cosa altrui) sostenendo che la
fattispecie e' caratterizzata dalla presenza di un vizio, la mancanza
di legittimazione, e dal fatto che la prestazione deve essere
eseguita con cose determinate. richiamate le diverse facolta'
concretamente attribuite al debitore e al creditore dall' art. 1192,
l' a. afferma che in caso di evizione il creditore potra' agire per
ottenere una valida prestazione, essendo irrilevante a tal fine che
egli sia in buona o mala fede. concludendo, l' a. qualifica l'
adempimento come atto giuridico, non negoziale, dovuto: nel caso
delle due norme in esame si potra' avere percio' una azione di
ripetizione da parte del debitore ed una richiesta di esatto
adempimento da parte del creditore.
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| art. 1191 c.c.
art. 1192 c.c.
art. 1240 c.c. 1865
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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