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120180
IDG780610965
78.06.10965 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
manzini claudia
l' impugnazione del pagamento
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 32 (1978), fasc. 3, pag. 965-1008
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30520
l' a. prende in esame l' art. 1191 codice civile (pagamento eseguito da un incapace), sostenendo che debba negarsi la sua applicabilita' ai casi in cui l' adempimento abbia la natura di un atto negoziale (per esempio quando l' adempimento stesso sia in seguito alla stipulazione di un contratto preliminare), al caso di pagamento effettuato prima del termine, ed al caso dell' art. 2043 codice civile, cioe' alla prestazione eseguita in adempimento di una obbligazione naturale. analizza poi la disciplina dell' art. 1192 codice civile (pagamento eseguito con cosa altrui) sostenendo che la fattispecie e' caratterizzata dalla presenza di un vizio, la mancanza di legittimazione, e dal fatto che la prestazione deve essere eseguita con cose determinate. richiamate le diverse facolta' concretamente attribuite al debitore e al creditore dall' art. 1192, l' a. afferma che in caso di evizione il creditore potra' agire per ottenere una valida prestazione, essendo irrilevante a tal fine che egli sia in buona o mala fede. concludendo, l' a. qualifica l' adempimento come atto giuridico, non negoziale, dovuto: nel caso delle due norme in esame si potra' avere percio' una azione di ripetizione da parte del debitore ed una richiesta di esatto adempimento da parte del creditore.
art. 1191 c.c. art. 1192 c.c. art. 1240 c.c. 1865
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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