| nel caso di nuova domanda amministrativa per pensione di invalidita',
in pendenza di giudizio per identica prestazione, la sentenza
annotata afferma che, una volta esercitata l' azione giudiziaria, e'
sottratto all' inps ogni potere di accertamento su invalidita'
pensionabili, anche sopravvenute, del ricorrente, tale potere
competendo solo al giudice, in base all' art. 149 codice di procedura
civile. l' a., condividendo questo indirizzo, che porta a frenare l'
eccessiva richiesta di pensioni, ne critica peraltro alcune
impostazioni giuridiche. l' a. sostiene infatti che, se e' vero che
l' art. 149 citato conferisce al giudice, per ragioni di
funzionalita', poteri propri dell' autorita' amministrativa, non puo'
pero' ravvisarsi straripamento di potere qualora l' inps, nel corso
di procedimento giudiziario, esamini altra successiva istanza di
pensione dello stesso assicurato.
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