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120204
IDG780610990
78.06.10990 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de tommasi luigi
improponibilita' di nuova domanda amministrativa in pendenza di giudizio per identica prestazione
nota a pret. pescara 9 marzo 1978
Sicur. soc., an. 33 (1978), fasc. 4, pag. 536-538
d761; d4193
nel caso di nuova domanda amministrativa per pensione di invalidita', in pendenza di giudizio per identica prestazione, la sentenza annotata afferma che, una volta esercitata l' azione giudiziaria, e' sottratto all' inps ogni potere di accertamento su invalidita' pensionabili, anche sopravvenute, del ricorrente, tale potere competendo solo al giudice, in base all' art. 149 codice di procedura civile. l' a., condividendo questo indirizzo, che porta a frenare l' eccessiva richiesta di pensioni, ne critica peraltro alcune impostazioni giuridiche. l' a. sostiene infatti che, se e' vero che l' art. 149 citato conferisce al giudice, per ragioni di funzionalita', poteri propri dell' autorita' amministrativa, non puo' pero' ravvisarsi straripamento di potere qualora l' inps, nel corso di procedimento giudiziario, esamini altra successiva istanza di pensione dello stesso assicurato.
art. 149 c.p.c. art. 9 l. 11 agosto 1973, n. 533
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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