| la cassazione, attraverso il richiamo operato all' art. 157 comma 2,
codice penale, ha stabilito che, in materia di determinazione della
pena detentiva ai fini del computo della durata minima della misura
di sicurezza applicabile ai soggetti non pienamente imputabili,
affetti da seminfermita' di mente, le circostanze aggravanti debbano
essere valutate nel loro aumento massimo. argomentando a contrario,
si evince che le circostanze attenuanti saranno valutate nella loro
diminuzione minima. l' a., dissentendo da tale principio, proprio
argomentando dall' art. 157, comma 1, codice penale, che stabilisce
che l' aumento conseguente alla presenza di aggravanti va calcolato
nel massimo, ritiene di poter dedurre che, ove occorra stabilire la
pena minima legale, l' aumento conseguente alla presenza di una
circostanza aggravante va determinato nel minimo, mentre la
diminuzione conseguente alla presenza di una circostanza attenuante
va calcolata nel massimo.
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