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120209
IDG780611015
78.06.11015 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pecori paolo
art. 157 codice penale e calcolo della pena ai fini della durata minima del ricovero in casa di cura o di custodia
nota a cass. 14 febbraio - 14 luglio 1977
Temi, an. 33 (1978), fasc. 1-2, pag. 27-29
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5050
la cassazione, attraverso il richiamo operato all' art. 157 comma 2, codice penale, ha stabilito che, in materia di determinazione della pena detentiva ai fini del computo della durata minima della misura di sicurezza applicabile ai soggetti non pienamente imputabili, affetti da seminfermita' di mente, le circostanze aggravanti debbano essere valutate nel loro aumento massimo. argomentando a contrario, si evince che le circostanze attenuanti saranno valutate nella loro diminuzione minima. l' a., dissentendo da tale principio, proprio argomentando dall' art. 157, comma 1, codice penale, che stabilisce che l' aumento conseguente alla presenza di aggravanti va calcolato nel massimo, ritiene di poter dedurre che, ove occorra stabilire la pena minima legale, l' aumento conseguente alla presenza di una circostanza aggravante va determinato nel minimo, mentre la diminuzione conseguente alla presenza di una circostanza attenuante va calcolata nel massimo.
art. 157 c.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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