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| IDG780611035 | |
| 78.06.11035 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| colesanti vittorio
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| fallimento del compratore e simulazione del prezzo: e gli artt. 2915
comma 2 c.c. e 45 l. fall.
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| nota a cass. sez. i civ. 20 giugno 1977, n. 2578
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| Riv. dir. civ., an. 24 (1978), fasc. 4, pt. 1, pag. 345-360
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30609; d313
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| la sentenza della cassazione annotata afferma che la simulazione
relativa riguardante il prezzo di vendita di un immobile non e'
opponibile al curatore del fallimento del compratore anche se la
domanda e' trascritta anteriormente alla dichiarazione di fallimento.
l' a. nota che tale pronunzia si fonda sull' art. 1416 codice civile
che sancisce la inopponibilita' della simulazione ai creditori del
titolare apparente che abbiano in buona fede compiuto atti di
esecuzione sui beni venendo ad equiparare la situazione del terzo
creditore a quella del curatore fallimentare. cio' che pero' si e'
trascurato, secondo l' a., in tale ricostruzione e' la disposizione
dell' art. 2915 codice civile a tenore della quale inefficaci in
pregiudizio dell' espropriazione in corso sono solo gli atti e le
domande per la cui inefficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge
richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al
pignoramento. allorche' invece la trascrizione sia stata eseguita in
tempo anteriore al pignoramento nel conflitto prevarranno le ragioni
dell' attore che vincera' il giudizio di simulazione, nel senso che
la sentenza conclusiva di esso sara' efficace pur nei riguardi del
pignorante e dei creditori intervenuti.
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| art. 2915 c.c.
art. 1416 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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