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120217
IDG780611035
78.06.11035 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
colesanti vittorio
fallimento del compratore e simulazione del prezzo: e gli artt. 2915 comma 2 c.c. e 45 l. fall.
nota a cass. sez. i civ. 20 giugno 1977, n. 2578
Riv. dir. civ., an. 24 (1978), fasc. 4, pt. 1, pag. 345-360
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30609; d313
la sentenza della cassazione annotata afferma che la simulazione relativa riguardante il prezzo di vendita di un immobile non e' opponibile al curatore del fallimento del compratore anche se la domanda e' trascritta anteriormente alla dichiarazione di fallimento. l' a. nota che tale pronunzia si fonda sull' art. 1416 codice civile che sancisce la inopponibilita' della simulazione ai creditori del titolare apparente che abbiano in buona fede compiuto atti di esecuzione sui beni venendo ad equiparare la situazione del terzo creditore a quella del curatore fallimentare. cio' che pero' si e' trascurato, secondo l' a., in tale ricostruzione e' la disposizione dell' art. 2915 codice civile a tenore della quale inefficaci in pregiudizio dell' espropriazione in corso sono solo gli atti e le domande per la cui inefficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignoramento. allorche' invece la trascrizione sia stata eseguita in tempo anteriore al pignoramento nel conflitto prevarranno le ragioni dell' attore che vincera' il giudizio di simulazione, nel senso che la sentenza conclusiva di esso sara' efficace pur nei riguardi del pignorante e dei creditori intervenuti.
art. 2915 c.c. art. 1416 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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