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| IDG780611036 | |
| 78.06.11036 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| comporti marco, martini paolo
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| le prove del sangue e quelle genetiche dopo la riforma della
filiazione legittima e naturale
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| Riv. dir. civ., an. 24 (1978), fasc. 4, pt. 2, pag. 367-387
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30130; d30134
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| il nuovo art. 235 codice civile introduce per la prima volta, in tema
di disconoscimento di paternita', la prova "che il figlio presenta
caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con
quelle del presunto padre". alcune pronunzie della cassazione
sembrano valutare restrittivamente tale disposizione richiamandone la
eccezionalita' urtando pero' non solo contro il dato normativo ma
anche contro una serie di obiezioni. non e' possibile infatti
richiamare l' art. 118 codice procedura civile dal momento che ai
sensi dell' art. 235 il giudice non solo ha facolta', ma addirittura
l' obbligo di disporre quella prova, tanto d' ufficio che su istanza
di parte. gli aa. distinguono tre ipotesi: a seconda che si tratti di
escludere il rapporto di filiazione legittima (diversificando le
varie fattispecie dell' art. 243, 235 n. 3, 1, 2, 239, 241 codice
civile), che si tenda a escludere il rapporto di filiazione naturale,
o che si affermi un rapporto di filiazione legittima o naturale. in
conclusione si afferma che le nuove norme non solo recepiscono tutte
le conoscenze biologiche atte a formare il convincimento del giudice
ma restano aperte alle future scoperte genetiche.
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| art. 235 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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