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120218
IDG780611036
78.06.11036 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
comporti marco, martini paolo
le prove del sangue e quelle genetiche dopo la riforma della filiazione legittima e naturale
Riv. dir. civ., an. 24 (1978), fasc. 4, pt. 2, pag. 367-387
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30130; d30134
il nuovo art. 235 codice civile introduce per la prima volta, in tema di disconoscimento di paternita', la prova "che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre". alcune pronunzie della cassazione sembrano valutare restrittivamente tale disposizione richiamandone la eccezionalita' urtando pero' non solo contro il dato normativo ma anche contro una serie di obiezioni. non e' possibile infatti richiamare l' art. 118 codice procedura civile dal momento che ai sensi dell' art. 235 il giudice non solo ha facolta', ma addirittura l' obbligo di disporre quella prova, tanto d' ufficio che su istanza di parte. gli aa. distinguono tre ipotesi: a seconda che si tratti di escludere il rapporto di filiazione legittima (diversificando le varie fattispecie dell' art. 243, 235 n. 3, 1, 2, 239, 241 codice civile), che si tenda a escludere il rapporto di filiazione naturale, o che si affermi un rapporto di filiazione legittima o naturale. in conclusione si afferma che le nuove norme non solo recepiscono tutte le conoscenze biologiche atte a formare il convincimento del giudice ma restano aperte alle future scoperte genetiche.
art. 235 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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